REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Avviso pubblico Multi misura – Capo 1 - Artt. 32, 38, 1.41 §1, 1.42 . Avviso pubblico Multi misura finalizzato al conferimento delle risorse pubbliche per gli interventi di cui al P.O. FEAMP 2014/2020, finalizzato all’ammodernamento dei pescherecci.
Normativa di riferimento
Regolamento (UE)n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Capo 1, Priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”
Finalità
L’Avviso disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dalle seguenti Misure
- 1.32: “Salute e sicurezza”
- 1.38: “Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie”
- 1.41 § 1: “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”
- 1.42: “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”
Presentazione delle domande
La candidatura per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti:
- domanda di ammissione all’aiuto sottoscritta dal proponente redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato A;
- documentazione elencata nell’art. 7 dell’Avviso.
Possono presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
- armatori di imbarcazioni da pesca iscritte nei Compartimenti marittimi abruzzesi alla data dell’apertura dell’Avviso.
Da quando: dal giorno 10 Luglio 2017 (ore 09:00)
A quando: fino al giorno 18 Settembre 2017 (ore 14:00).
Scadenza:
lunedì 18 Settembre 2017.
Si chiede se il criterio di ammissibilità previsto per la Misura 1.42 : “L'imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate” debba essere osservato per tutte le tipologie di intervento previste dalla misura
Il criterio citato, si riferisce esclusivamente alle operazioni concernenti gli investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate, in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.
Nel punto 4 dell'art. 12 del bando "Obblighi del beneficiario" sono indicate le modalità di pagamento delle spese ammesse a contributo e tra queste sono escluse gli assegni bancari con clausola della non trasferibilità ( fatta eccezione per quei casi descritti dalla legge n. 136/2010) ed i bonifici su circuito nazionale ( viene espressamente dichiarato il sepa credit transfer come unico bonifico contemplato). Tale omissione è definitiva o c'è la possibilità di valutare anche queste altre due modalità di pagamento?
Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati tramite strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Dal 1° febbraio 2014 è obbligatorio utilizzare il “SEPA Credit Transfer” (o bonifico SEPA) e il “SEPA Direct Debit” (o addebito diretto SEPA) in sostituzione del bonifico e dell’addebito diretto nazionali.
Per i progetti già iniziati a decorrere dal 01 gennaio 2017, qualora il richiedente abbia già provveduto a effettuare pagamenti ai fornitori a titolo di saldo/acconto con le modalità escluse dall'art. 12 par. 4 (assegni bancari non trasferibili e bonifici non effettuati avvalendosi del circuito sepa credit transfer) può insorgere l'eventualità che tali versamenti siano difformi da quanto enunciato dal suddetto art. del bando conducendo in fase di istruttoria al mancato riconoscimento degli stessi?
La documentazione da produrre in fase di richiesta di pagamento, dovrà conformarsi alle prescrizioni previste dall’Avviso
REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA - art. 7 punto 1 del bando: per tecnico qualificato s'intende necessariamente un soggetto iscritto ad un albo professionale (es. ordine degli ingegneri, commercialisti, ecc.) o potrebbe essere anche una figura in possesso di un titolo professionale marittimo (es. capo barca/motorista), oppure un armatore?
Il tecnico qualificato NON deve essere necessariamento iscritto ad un albo professionale
art. 7 par. “a” – tre preventivi di spesa: nel caso di attivazione della misura 1.42, considerando l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, i tre preventivi di fornitori concorrenti dovranno essere relativi al medesimo tipo di furgone (stessa marca e modello), quindi essere rilasciati da tre diverse concessionarie del medesimo marchio automobilistico, OPPURE potranno riguardare tre furgoni simili per dimensioni e cilindrate ma di marche differenti ?
La presentazione di più preventivi è finalizzata a consentire il raffronto dei prezzi praticati sul mercato per uno stesso macchinario o attrezzatura: vanno, pertanto, confrontate le offerte per beni aventi caratteristiche tecniche analoghe, anche se non necessariamente della stessa marca
In relazione ai requisiti di ammissibilità sono richiesti 60 giorni di pesca in mare per ciascuno dei due anni civili precedenti: nel caso di una imbarcazione, esercente la pesca alle vongole nel compartimento di Pescara, si chiede se possa partecipare al bando dato che nell'anno 2015 ha regolarmente svolto più di 60 giorni di pesca in mare (desumibili dai documenti di trasporto) mentre per l'anno 2016 ha svolto poco più di 40 giornate collegate ai periodi di fermo obbligatorio/tecnico/biologico stabilite ai sensi di Legge dal Consorzio di Gestione della risorsa, tramite ordinanza della Capitaneria, per cause, quindi, non imputabili all'impresa
Il bando non prevede eccezioni rispetto all’effettuazione di almeno 60 giornate di pesca in mare per ciascuno dei due anni citati
Avendo partecipato a bandi precedenti nei quali era un Organismo di Classifica riconosciuto (es. RINA) a certificare i lavori o le installazioni a bordo effettuate si chiede chi, in questo caso, sia abilitato a certificare che i lavori siano stati regolarmente e correttamente eseguiti
La questione è stata disciplinata con la nota circolare prot. 6839 del 6/9/2017, pubblicata sul sito internet istituzionale del Servizio e sulla piattaforma online, cui si rimanda
Si chiede conferma di quanto precisato nell'articolo 19, circa la possibilità per l'armatore assegnatario dei fondi Feamp di poter cedere la propria imbarcazione entro 5 anni seguendo i requisiti previsti dal presente articolo. "Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario possono essere cedute nel territorio dell’Unione europea, purché permanga la destinazione a fini di pesca, anche prima dello scadere del termine sopra indicato, solo con il preventivo assenso dell’Amministrazione regionale ".
Non vi sono conferme da rendere. Si rinvia a quanto specificato all’art. 19 dell’Avviso
Come devono essere trattate le spese generali ammissibili (in particolare spese di consulenza e progettazione). Ho letto che l'importo complessivo non può essere superiore al 12% per ciascuna domanda. In particolare vorrei sapere se anche per queste spese di consulenza e progettazione occorre farsi fare tre preventivi
Con determinazione DPD027/43 del 12/7/02017 pubblicata sul sito internet istituzionale del Servizio e sulla piattaforma online, è stato sostituito l’art. 3 dell’avviso: pertanto, “le spese generali sono considerate ammissibili nel limite massimo del 4% per ciascuna Misura attivata.”
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