REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Sviluppo Economico , Politiche del LAvoro, Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Formazione e Orientamento Professionale- DPG009
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Piano Operativo FSE 2017-2019
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Prepararsi al cambiamento per prevenire le crisi aziendali
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI
L’Intervento in oggetto si realizza attraverso la pubblicazione di due dispositivi di selezione (Avviso A e Avviso B) aventi le medesime finalità e i medesimi destinatari.
- L’Avviso A) si attua secondo le prescrizioni del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.
- L’Avviso B) fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013.
È onere dell’impresa candidata opzionare per l’una o per l’altra procedura di selezione.
Allegati per Avviso A:
- Allegato 1A: Domanda di finanziamento
- Allegato 2A: Formulario di progetto
- Allegato 3A: Piano economico e prospetto di calcolo della sovvenzione
- Allegato 4A: Dichiarazione di aiuti in esenzione
Allegati per Avviso B:
- Allegato 1B: Domanda di finanziamento
- Allegato 2B: Formulario di progetto
- Allegato 3B: Piano economico e prospetto di calcolo della sovvenzione
- Allegato 4B_1: Dichiarazione de minimis impresa richiedente
- Allegato 4B_2: Dichiarazione de minimis impresa controllante o controllata
- Allegato 5B: Istruzioni de minimis
In riferimento all'articolo 7 c. 1 Linea 2, si chiede se è possibile destinare le attività formative ad aziende che hanno concordato con le parti sociali, l’accesso al fondo di solidarietà disciplinato dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148?
Sì. La Linea 2 ricomprende le aziende che abbiano sottoscritto un Accordo a norma dell'art. 21, co. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs.vo 148/2015. In particolare la lettera c) della predetta disposizione riguarda proprio il contratto di solidarietà.
Nell'articolo 8) comma 2. dell'Avviso, si precisa “Pertanto, le imprese possono erogare direttamente la formazione avvalendosi di formatori e/o soggetti fornitori terzi da esse liberamente scelti”. Sulla base di quanto sopra, la formazione potrebbe essere erogata anche da aziende/imprese e non solo da persone fisiche? In caso affermativo, il valore del compenso per le aziende/imprese deve essere effettuato in base alla Circolare n. 2/2009? Nello specifico si configura come “Affidamento di attività a soggetti terzi” e quindi si dovrebbero applicare “Le Procedure e le fasce finanziarie per l’affidamento di attività ad enti terzi”?
Le aziende possono avvalersi, per l'erogazione delle attività formative, di soggetti fornitori terzi. Sono ammissibili a finanziamento le spese dirette di personale di cui all'art. 9, comma 4, degli Avvisi A e B, effettivamente sostenute dall'Azienda e rendicontate con giustificativi di spesa. Tutti gli altri costi, ivi compresa la spesa eventualmente sostenuta per il soggetto fornitore terzo, sono rimborsabili con tasso forfettario fino ad un massimo del 40% delle spese dirette di personale.
Ad ulteriore approfondimento del quesito nr 1 si evidenzia che l'art 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 si parla di Fondi di solidarietà BILATERALI: in tale fattispecie si individua il cosi detto FIS (Fondo di Integrazione Salariale) che ha diversa figura giuridica del contratto di solidarietà. Si richiede quindi conferma dell'ammissibilità di aziende che hanno aderito a tale riferimento normativo.
Il fondo disciplinato all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, ha la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al Titolo I del decreto medesimo, ove è ricompreso lo stesso art. 21. Ciò premesso, le aziende che hanno aderito all'ipotesi disciplinata dal predetto art. 26, possono candidarsi per la sola Linea 2, degli Avvisi A) e B).
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