REGIONE ABRUZZODIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA.
DPD027 - Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica / Ufficio Monitoraggio e Controllo PP.OO. FEP-FEAMP , Aiuti di Stato alla Pesca.
Avviso pubblico per l’attuazione dell’Aiuto de minimis 2018 – Abruzzo
Normativa di riferimento:
Reg. (CE) n. 717/2014 del 27/06/2014 – aiuti in regime “de minimis” in favore della marineria pescarese per la stipula di polizze assicurative operanti durante le operazioni di uscita e rientro delle unità da pesca nel porto canale di Pescara, DGR n. 205 del 10/04/2018 e Determinazione DPD027/18 del 23 aprile 2018.
Finalità
L’aiuto, da attuare in regime “de minimis” ai sensi del vigente Regolamento CE 717/2014 , persegue l’obiettivo di incentivare la stipula di polizze assicurative a cura delle Imprese di Pesca armatrici di unità di navi da pesca che operano nel porto canale di Pescara, a copertura del rischio di danneggiamento allo scafo, all’apparato propulsivo, avaria, collisione, urto, danni alle persone imbarcate e a terzi etc , potenzialmente determinati da turbolenze provocate alla navigazione nel bacino dai lavori di rifacimento/modifica di alcune infrastrutture portuali.
I Rappresentanti della marineria locale hanno infatti segnalato che con l’apertura parziale della cd. “diga foranea” si sono determinate nel bacino correnti anomale che, anche in caso di condizioni meteo non particolarmente avverse, causano continui fenomeni di risacca nell’avamporto e nella cd. “canaletta” in entrata tra i due moli (zona di attracco dei pescherecci); tale criticità dovrebbe essere superata solo al completamento dei lavori portuali, previsto in tempi medio lunghi.
’intervento è finalizzato a ridurre i tempi di accertamento dei danni e di erogazione di indennizzi mediante l’incentivazione di forme assicurative, più contenuti e rispondenti alle esigenze del settore considerato rispetto ad altre forme di interventi pubblici ex-post e perseguire la coesione sociale e l’equità, atteso che eventuali danni patiti dalle Imprese interessate in conseguenza di cause esterne di cui le stesse non sono obiettivamente responsabili, non dovrebbero gravare sulle stesse.
Obiettivo principale: dotare le Imprese operanti nel porto-canale di Pescara, per un periodo limitato, di copertura assicurativa operativa durante le operazioni di uscita e rientro delle unità da pesca nel porto canale di Pescara, per possibili danni derivanti da cause esterne connesse, principalmente, a insabbiamento dei fondali ed a lavori in corso in ambito portuale.
L’aiuto opera fino al 31/12/2020 , data in cui cesserà di trovare applicazione il Reg. CE 717/2014. L’intervento è finanziato con residue risorse dell’ Aiuto di Stato di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 1319 dell’11/03/2014 – Aiuto SA.36906 (2013/N) – Regione Abruzzo – “Aiuto alla marineria pescarese” , stante l’affinità della problematica a quella che ne aveva suggerito l’applicazione.
Hanno diritto alle sovvenzioni di cui all’Articolo 3 dell’Avviso pubblico esclusivamente le imprese che operano nel settore della pesca professionale armatrici di unità abilitate alla pesca di stanza nel porto-canale di Pescara, in possesso di tutti i requisiti riportati all’articolo 2 dell’Avviso pubblico.
Presentazione delle domande:
La candidatura per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti:
- domanda di ammissione all’aiuto sottoscritta dal proponente redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato A dell’Avviso pubblico;
- documentazione elencata nell’art. 5 dell’Avviso pubblico.
Possono presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
- Imprese armatrici di unità da pesca di stanza nel porto-canale di Pescara in relazione alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi che si determinino nel corso delle operazioni di uscita e rientro nel medesimo porto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 dell’Avviso pubblico.
Da quando: dal giorno 30 aprile 2018 (ore 14:00)
A quando: fino al giorno 10 maggio 2018 (ore 24:00).
Dotazione finanziaria
Euro 217.500,00 (euro duecentodiciassettemilacinquecento/00) di finanziamento pubblico, come da art. 3 dell’Avviso pubblico.
Qual'è l'aiuto max da concedere per un peschereccio di 10 anni avente n.73 GT ?
Alla data odierna (7 maggio 2018) non è possibile quantificare l'entità dell'aiuto massimo di cui può beneficire una barca, anche se sulla base dei dati strutturali (età dell'unità da pesca e GT) è possibile conoscerne il cd. "valore assicurabile", che va calcolato utilizzando i criteri per la determinazione del premio di arresto definitivo (e che va indicato a cura dei richeidenti nel modulo di domanda).
Infatti, l'Avviso pubblico (che scade il prossimo 10 maggio 2018), all'articolo 4 , lettera A), stablisce che "Nel limite delle risorse indicate all’articolo 3, l’aiuto massimo da concedere a ciascuna impresa è quantificato in proporzione al valore assicurabile dell’unità da pesca interessata, calcolato utilizzando i criteri per la determinazione del premio di arresto".
Inoltre, l'articolo 3 dell'avviso prevede , tra l'altro, che "L’intervento è finanziato ... fino a concorrenza dell’importo di euro 217.500,00 (euro duecentodiciassettemilacinquecento/00), comprensivo del compenso dovuto per l’attuazione operativa dell’aiuto all’Organismo attuatore di cui all’articolo 7 (attuazione operativa) ".
Dal combinato disposto dei predetti due articoli se ne deduce che l'aiuto massimo concedibile per ciscuna unità da pesca ammissibile dovrà essere calcolato come segue:
1) avedo a riferimentro l'importo di 217.500,00 (al quale dovrà essere dedotto il compenso dovuto all'Organismo attuatore): detto importo è stato stimato in euro 15.276,84 , come da DGR n. 273 del 27/04/2018: pertanto l'impoto netto utiizzabile per erogare aiuti per stipuilare polizze assicurative si riduce ad euro 202.223,16;
2) il numero di unità da pesca per le quali sarà richiesto l'aiuto;
3) il valore di demolizione (noi lo abbiamo equiparato al cd. "valore assicurabile") di ciascuna barca che sarà ritenuta ammissibile a completamento dell'istruttoria che sarà eseguita dal Servizio Regionale Competente.
Una volta che saranno stati inidviduati tutti i dati di cui sopra (a comletemento dell'istruttoria , cioè dopo che sarà scaduto il termine per presentare le istanze) il valore massimo di cui potrà godere una data barca, in regime de minimis, sarà pari al rapporto tra il valore di demolizione della stessa e quello totale di tutte le barche ammesse moltiplicato per euro 202.223,16.
Volendo semplificare, se il valore di una data unità di nave da pesca ammessa dovesse risultare pari al 5 % del valore complessivo di tutte le unità da pesca ammesse, la stessa potrà beneficiare al massimo del 5% di euro 202.223,16 .
Detto importo è da intendersi omnicomprensivo di ogni onere (inclusa, quindi, la ritenuta di acconto Irpef).
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