REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
UFFICIO Programmazione politiche formative e di Orientamento professionale
AVVISO PUBBLICO
L’Intervento 13 “Catalogo regionale dei corsi autorizzati - Finanziamento offerta formativa” - del PO FSE 2017-2019, approvato in sede di aggiornamento tecnico con DPA/96 del 10/4/2018, mira ad agevolare l’inserimento
o il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati attraverso il finanziamento di percorsi formativi volti alla qualificazione o alla riqualificazione professionale.
Documenti da allegare:
- Allegato 1A - Domanda di ammissione al finanziamento
- Modello 2A - Dichiarazione di impegno
- Modello 3A - Calcolo sovvenzione ex ante
- Data di pubblicazione: 27/06/2018
- Data di scadenza: FINO AD ESAURIMENTO RISORSE
Definizione standard orari dei corsi autorizzati
per il conseguimento dell’“Attestato di competenze”
(cfr. D.D. n. 155 del 28/06/2018)
VISTI:
- l’art. 4, commi 1 e 3, del D.M. 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- la D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015, di approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo”;
- la D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii., di approvazione della Disciplina per l’Autorizzazione dei percorsi formativi proposti dagli Organismi di Formazione accreditati;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui al predetto art. 4 del D.M. 30 giugno 2015, prevedono:
- che le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite;
- che sono oggetto di certificazione le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale;
Tutto ciò premesso, al fine di garantire omogeneità nella definizione dell’offerta formativa finalizzata all’acquisizione delle singole competenze, con la D.D. n. 155 del 28/06/2018, si è stabilito che lo standard orario funzionale al conseguimento di una singola competenza debba attestarsi tra il limite minimo di 100 ore e quello massimo di 150 ore.
Con il medesimo provvedimento si è altresì precisato che:
- il conseguimento di un Attestato di qualifica presuppone in ogni caso la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo;
- le previsioni in argomento si applicano a tutte le qualificazioni ricomprese nel richiamato Repertorio regionale, fatta eccezione per le qualifiche e i profili professionali i cui standard formativi siano oggetto di disciplina nazionale o di Accordo in Conferenza Stato/Regioni;
- all’atto della presentazione del progetto formativo da autorizzare ai sensi della disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii., l’OdF è tenuto, pertanto, a specificare:
- se il corso è finalizzato al conseguimento di una o più competenze;
- a quale qualificazione tali competenze, nello specifico, afferiscono.
Dove si può reperire la D.D. n. 155 del 28/06/2018?
Uno stesso corso può trasferire svariate competenze, afferenti a profili professionali diversi?
No. Si possono erogare percorsi formativi inerenti il conseguimento di una o più competenze afferenti alla medesima qualifica.
E' necessario richiedere una nuova autorizzazione a valere sulla D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii. per le singole competenze di percorsi per i quali l’OdF ha già ottenuto l’autorizzazione e che sono già inseriti nel Catalogo regionale?
Sì. Il percorso finalizzato al conseguimento di una o più competenze afferenti alla medesima qualifica deve essere specificamente autorizzato e nella relativa richiesta bisogna fare riferimento alla/e competenza/e cui il corso presuppone ed alla qualifica di cui la/e stessa/e fa/nno parte.
In quale campo vanno allegati i CV dei docenti e del tutor? Le edizioni vanno caricate singolarmente?
I CV dei docenti vanno inseriti unitamente all'Allegato 1A - Domanda di finanziamento. Per ogni edizione del medesimo corso bisogna presentare una specifica candidatura.
La documentazione per autorizzare nuovi corsi (cosi come disciplinata dal dd178/dpg009 del 29/12/2017) , va caricata anche essa su questo portale unicamente agli allegati A1,A2,A3 o va inviata tramite pec seguendo l'ordinaria procedura?
L'autorizzazione propedeutica all'erogazione del percorso formativo va chiesta secondo la procedura ordinaria, a norma della disciplina approvata con DD n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii.
I percorsi formativi che, nell'ambito dell'Intervento 13, si possono proporre in aggiunta al Catalogo dei corsi riconosciuti già afferenti l'OdF, possono prevedere anche una parte pratica (con utilizzo, ad es., di macchinari od utensili) da svolgere in sede diversa rispetto a quella in cui si terranno le lezioni teoriche? Oppure i percorsi formativi sono da intendere come esclusivamente teorici, con le sole lezioni frontali in aula?
I percorsi formativi possono prevedere lezioni teoriche e lezioni pratiche. Per quanto riguarda queste ultime, le modalità di svolgimento sono quelle previste nella vigente disciplina per l'accreditamento degli Organismi di Formazione.
Si chiede di chiarire cosa si intende che "Il 20% del valore della quota di finanziamento pubblico calcolata a valere sulla sola UCS ora/corso deve essere dimostrata entro 30 giorni dalla data di accredito dell’anticipazione" (come da art. 11, c. 6) e come si dovrà procedere alla dimostrazione di tale quota.
L’O.d.F. può chiedere una anticipazione pari al 40% del valore della quota di finanziamento pubblico calcolata a valere sulla sola UCS ora/corso. L’anticipazione può essere chiesta dopo l’avvio delle attività, entro il raggiungimento del 30% delle ore/corso, su presentazione di apposita richiesta corredata da garanzia fideiussoria a copertura dell’intero costo pubblico dell’intervento. Il 20% del valore della quota di finanziamento pubblico calcolata a valere sulla sola UCS ora/corso deve essere dimostrata entro 30 giorni dalla data di accredito dell’anticipazione. A tal fine l'OdF deve presentare la documentazione prevista all'art. 11, co. 11, lettera a) dell'Avviso, da cui risulti che le ore/corso erogate concorrono al conseguimento del 20% del valore della quota di finanziamento pubblico calcolata a valere sulla sola UCS ora/corso.
E' possibile proporre un corso avente un monte ore più alto rispetto a quelli autorizzati finora? Cioè un corso il cui monte ore deve essere almeno di 90 può essere portato a 120, innalzando le ore del modulo pratico riferito a una/o piu competenza/e?
No, non è possibile.
Salve, dato che per ogni corso bisogna presentare una specifica candidatura, se presento due corsi da inserire a catalogo, occorrono due marche da bollo? Una per ogni domanda?
Ogni candidatura deve recare apposita marca da bollo.
Qual è il valore della marca da bollo?
Cfr. art. 9, comma 5, dell'Avviso.
Il Responsabile di Azione per la Gestione procede alla predisposizione e all’invio dei provvedimenti di concessione entro i 15 lavorativi giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi delle candidature ammesse. L’O.d.F., entro i 10 giorni successivi, pena la revoca, deve procedere all’invio della comunicazione di avvio attività. Quando di fatto devono partire i corsi?
L’O.d.F., entro i 10 giorni successivi all'invio del provvedimento di concessione, pena la revoca, deve procedere all’inoltro della comunicazione di avvio delle attività. Le attività formative possono, di fatto, partire successivamente all'invio della detta comunicazione, fermo restando il termine previsto al Paragrafo 4.1.1.1 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione.
E' possibile presentare percorsi formativi aventi una durata pari a 90 ore seppur la D.D. del 28 giugno n.155/DPG009 prevede che lo standard orario funzionale al conseguimento di una singola competenza ha come limite minimo 100 ore ? Si precisa che la fattispecie in oggetto è regolamentata anche da disciplina nazionale.
Sono formalmente esclusi dall'ambito di applicazione della D.D. del 28 giugno n.155/DPG009, le qualifiche e i profili professionali i cui standard formativi siano oggetto di disciplina nazionale o di Accordo in ConferenzaStato/Regioni.
E' possibile prevedere delle ore di stage nei percorsi formativi di attestazione delle competenze?
No. I corsi finalizzati al conseguimento delle competenze non prevedono lo stage.
Si possono presentare più edizioni dello stesso corso contemporaneamente? Ad esempio: corso da cuoco, due edizioni con allievi diversi? Se si, bisogna apporre la marca da bollo per ogni edizione che si vuole presentare?
Si possono presentare più edizioni dello stesso corso. In tal caso per ogni edizione va presentata apposita candidatura secondo le previsioni dell'Avviso e nell'Allegato 1A ve specificato il numero dell'edizione di cui sichiede il finanziamento (es.: Ed. 1, oppure Ed. 2, etc.).
1) Esiste un monte ore minimo di presenze che gli allievi devono garantire, come per gli Attestati di Qualifica? 2) L'esame finale dovrà svolgersi in presenza di una commissione incaricata dalla Regione? 3) Se per accedere al percorso di qualifica professionale è necessario aver compiuto il 25esimo anno di età (come ad esempio per la qualifica di Assistente Familiare, come da DGR n. 207 del 05/05/2009), dobbiamo rispettare questo criterio anche nei percorsi di attestazione di una sola competenza della medesima figura professionale?
1) Cfr. art. 11, comma 4, dell'Avviso.
2) Sì, secondo le modalità ordinarie.
3) Sì.
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