REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Salute e Welfare
Servizio Politiche per il Benessere Sociale – DPF013

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - PO 2017 2019
Avviso PIANI DI CONCILIAZIONE - Intervento n. 26

Scadenza presentazione progetti:
Lunedì, 19 Febbraio, 2018 ore 24:00

Il bando.

Nel PO 2017-2019, di cui alla DGR 526/2017, Piani di conciliazione costituisce l’intervento n. 26 che la Regione Abruzzo mette in atto in linea con la riforma del sistema di welfare regionale e con le più recenti disposizioni normative nazionali che promuovono il welfare aziendale e l’occupazione di qualità per le donne e gli uomini offrendo strumenti per conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata.

L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un aiuto in servizi alle donne impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili e favorirne l’accesso ai servizi di assistenza alla persona.

Altresì mira a sostenere il territorio nello sviluppo di esperienze di welfare aziendale a favore della conciliazione in coerenza con l’indirizzo programmatico regionale e con le disposizioni normative volte a dare impulso al welfare contrattuale, sia a livello nazionale che aziendale e/o di territorio.

I Piani Integrati di Conciliazione prevedono interventi coordinati e integrati che rispondano alle seguenti tipologie: voucher per servizi di cura direttamente alle famiglie e sistemi di welfare aziendale.

Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo ed entro e non oltre le ore 12.00 del 10/02/2018, esclusivamente attraverso questa piattaforma elettronica.

Le richieste di informazioni non pervenute con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine utile di presentazione delle domande precedenti e successive al periodo indicato non saranno evase.

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sempre in questa sezione. È possibile porre delle domande inerenti il bando utilizzando i form in fondo a questa pagina.

Responsabile del progetto: dott. Raimondo Pascale.

 

Scadenza: 
Lunedì, 19 Febbraio, 2018 - 23:59
Quesiti: 
Domanda: 

1) Buonasera, in merito al bando "Piani di conciliazione" ho letto che " l’ATS seleziona gli operatori che vanno a costituire il Catalogo dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cura e assistenza acquisibili mediante i Voucher (Catalogo dei Soggetti erogatori)." Facendo parte di una cooperativa sociale di tipo A, vorrei gentilmente sapere in che modo è possibile iscrivere la Cooperativa al Catalogo dei Soggetti erogatori". Ringrazio anticipatamente

Risposta: 

1) Solo in seguito all’approvazione della graduatoria, sarà cura delle ATS ammesse a finanziamento provvedere alla selezione degli operatori che andranno a costituire il Catalogo dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi.

Domanda: 

2) Nel caso in cui un soggetto partecipa in qualità di partner ad un'ATS il cui progetto risulti essere finanziato, potrà partecipare ad uno o più Cataloghi degli Operatori attivati da altre ATS di cui non fa parte?

Risposta: 

2) No, i componenti di un’ATS non possono essere soggetti erogatori di servizi.

Domanda: 

3) Cosa si intende nell'articolo 4 dell'Avviso, per esclusione dei componenti dell’Ats nell'erogazione dei servizi di conciliazione? Sono inclusi quelli della tipologia “Sistema di Welfare aziendale” (Linea B e C della scheda di intervento 26)?

Risposta: 

3) Sì, i componenti dell’ATS non possono essere soggetti erogatori di servizi di conciliazione, possono invece realizzare le attività relative ai sistemi di welfare aziendale.

 

Domanda: 

4) Qualora un componente dell’Ats fosse una Cooperativa sociale o similari (tra quelli evidenziati all'articolo 4 dell’Avviso) può esser lei affidato il ruolo e le risorse finanziarie previste per la promozione e l’implementazione di un Sistema di Welfare aziendale (Linea B e C della scheda di intervento 26)?

Risposta: 

4) Sì, è possibile.

Domanda: 

5) I componenti dell’Ats, al fine di costituire una compagine in grado di soddisfare, anche il requisito di “dimostrare esperienza” in piani di Welfare e conciliazione, devono necessariamente avere sede legale in Abruzzo? Viceversa è sufficiente garantire una sede operativa nella regione Abruzzo?

Risposta: 

5) E’ sufficiente avere la sede operativa nella Regione Abruzzo.

Domanda: 

6) Tra i criteri di selezione, nello specifico al punto "B. Qualità dell'operazione - Qualità del partenariato" la presenza di più Ambiti Sociali, valutata con 4 indicatori di punteggio, prevede che siano cinque per ottenere i 12 punti?

Risposta: 

6) No. Secondo quanto indicato nella griglia si prevedono quattro Ambiti Sociali. Sarà comunque cura del Nucleo di valutazione, prima di iniziare la valutazione, implementare la specificazione di ulteriori subcriteri di valutazione.

 

Domanda: 

7) In che maniera gli Organismi di formazione, accreditati alla regione Abruzzo, possono intervenire con attività loro destinate e inserirsi successivamente nel CATALOGO DEI SOGGETTI EROGATORI, previa procedura di evidenza pubblica? Nella scheda di intervento 26 la linea D prevedeva percorsi formativi per lavoratrici e imprenditrici, non essendo menzionata, è possibile prevedere il “rimborso” di “percorsi formativi di cui sono fruitrici le donne residenti nella Regione Abruzzo, occupate o disoccupate (§ articolo 6 – A chi si rivolge il Piano di conciliazione) o dei loro figli, solo se in età non superiore ai 12 anni o semplicemente in obbligo formativo o dei componenti a carico del nucleo familiare, nel rispetto dei 3.600 euro da erogare in 12 mesi?

Risposta: 

7) No, i voucher sono destinati a rimborsare servizi di cura direttamente alle famiglie che abbiano effettiva necessità. A titolo esemplificativo, i servizi che possono essere erogati sono indicati nell’art. 7 dell’Avviso.

Domanda: 

8) “Quali caratteristiche devono avere gli interventi progettuali?” si legge ”… in particolare per le donne disoccupate laddove il budget per l’acquisizione del servizio è riconoscibile solo a fronte di attività formative o esperienze on the job (cfr. art. 6)” , pertanto è possibile introdurre nel Catalogo dei Soggetti erogatori Organismi di formazione accreditati, (nelle more della Disciplina per l’Autorizzazione dei percorsi formativi proposti dagli Organismi di Formazione accreditati e finalizzati al conseguimento di Qualifiche o di Profili Professionali e definizione standard orari dei corsi, in relazione ai “learning outcomes” ex Determinazione n. 178/DPG009 del 29/12/2017), al fine di erogare percorsi a qualifica o professionalizzanti, per le operatrici disoccupate? E’ necessario inoltre che gli stessi (ODF) non abbiano scopo di lucro?

Risposta: 

8) No, i voucher sono destinati a rimborsare servizi di cura direttamente alle famiglie che abbiano effettiva necessità. Nell’art.7, quando si legge ”… in particolare per le donne disoccupate laddove il budget per l’acquisizione del servizio è riconoscibile solo a fronte di attività formative o esperienze on the job (cfr. art. 6)”, si intende: verificare che la durata del servizio richiesto corrisponda al periodo  in cui le donne disoccupate frequentino un’attività di formazione o  siano titolari di un tirocinio formativo.

Domanda: 

9) Nel caso in cui un consorzio di cooperative partecipi come partner all'associazione temporanea di scopo che presenta il progetto, possono le cooperative socie del medesimo consorzio far parte del Catalogo degli Operatori? Viceversa, nel caso in cui una cooperativa partecipi come partner all'associazione temporanea di scopo che presenta il progetto, può il consorzio a cui la medesima cooperativa aderisce far parte del Catalogo degli Operatori? Si precisa che, in entrambi i casi, le menzionate cooperative sono persone giuridiche autonome, indipendenti, non controllate dal Consorzio e che nessuna di esse esercita un'influenza dominante sul consorzio.

Risposta: 

9) No, in entrambi i casi non è possibile. Come indicato nell’art. 4 dell’Avviso, i componenti dell’ATS candidata non possono essere soggetti erogatori dei servizi di conciliazione previsti all’art.7.

Domanda: 

10) Posto che l'avviso Piani di Conciliazione, ammette la partecipazione degli organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo nel Catalogo dei Soggetti Erogatori e posto che nelle FAQ n.7 e n. 8 si esclude la possibilità di acquistare con i voucher corsi di formazione per le donne occupate o disoccupate, si chiede per quali attività allora dovrebbero iscriversi i menzionati organismi di formazione.

Risposta: 

10) Gli Organismi di formazione possono essere inseriti nel catalogo qualora, tra le attività/servizi erogati, prevedano e quindi esercitino, oltre alle attività formative, altre attività riconducibili a quelle indicate a titolo esemplificativo nell’art.7 dell’Avviso.

Domanda: 

11) In caso di ammissione dell'istanza progettuale e relativo avvio delle attività ivi previste, i costi di gestione per erogazione delle prestazioni , possono essere affidati a titolo di rimborso per il personale dei componenti dell'ATS? Per entrare nel dettaglio le spese del quadro economico per il personale al punto b1 e b3 e b4 sono oneri progettuali che possono essere rendicontati a personale dei membri dell'ATS o sono fondi a sostegno di spese aggiuntive per il personale dell'ambito distrettuale sociale?

Risposta: 

11) Ai fini della determinazione del costo ammissibile, le regole generali di ammissibilità della spesa sono quelle riportate nei capitoli 3 e 4 della parte generale del Vademecum del FSE 2014-2020 e negli allegati al Vademecum in particolare in “VII.  Inclusione sociale”: “Con riferimento ai costi della PA, qualora siano individuati come beneficiari delle operazioni, i costi relativi al personale dei Comuni e degli Ambiti, anche aggiuntivo e a prescindere dalla forma contrattuale su cui è basata la prestazione lavorativa, saranno ammissibili a condizione che sia chiaro e documentabile il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo specifico. Coerentemente con quanto previsto al par 4. 2 Costi del Personale sarà ammissibile al FSE il tempo di lavoro di tali risorse impiegato nel progetto e tracciato adeguatamente (es. timesheet) sulla base delle voci di spesa indicate al citato paragrafo e secondo le indicazioni ed i dispositivi emanati dall’AdG. Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto finanziato”.

Domanda: 

12) Un’organizzazione sindacale o datoriale all'interno dell'ats può gestire un'attività ben definita e pertanto avere un budget a disposizione?

Risposta: 

12) I partner dell’ATS devono essere individuati attraverso procedure di evidenza pubblica e in sede di co-progettazione devono essere ben definiti i ruoli di ciascun partner al progetto e le risorse finanziarie ad esso assegnate.

Domanda: 

13) Vi chiediamo se è possibile ricorrere ad appalti per le attività che richiedono l'utilizzo di personale esterno.

Risposta: 

13) La delega a terzi delle attività progettuali ( segreteria, direzione, ecc.) è vietata, a meno che trattasi di attività di servizio. Pertanto le spese relative alle attività di personale esterno possono ricomprendere le seguenti forme contrattuali: contratti di collaborazione,  di prestazione d’opera non soggetti a regime Iva e contratti di prestazioni d’opera soggetti a regime Iva ,cosi come previsto dalla Circolare n.2 del 2009.

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