REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica

Avviso pubblico Multi misura finalizzato al conferimento di risorse pubbliche per la Promozione degli  Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura e di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile.

Normativa di riferimento:
Regolamento (UE)n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
Capo II, Priorità 2
“Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”
Art.lo 48 lettere a), b), c), d), f), e), i), j), k) e Art.lo 52
Programma Operativo FEAMP 2014/2020

ATTENZIONE

Il Servizio ha avuto la necessità di apportare modifiche all’Avviso in oggetto con scadenza 30.11.2017 a causa di normative di livello nazionale sopraggiunte. Si precisa che la Determinazione ha modificato solamente la documentazione da allegare alla domanda per cui le modalità di partecipazione al bando rimangono inalterate.La Determinazione DPD027/53 del 22.11.2017 si trova tra gli allegati del presente bando.

Finalità

L’Avviso disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dalle seguenti Misure/sottomisure:

  • Misura 2. 48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura sottomisure di cui alle lettere:

a) Investimenti produttivi

b) Diversificazione della produzione

c) Ammodernamento delle unità di acquacoltura

d) miglioramento e ammodernamento connesso a salute e benessere animale

f) Investimenti per migliorare la qualità o aggiungere valore ai prodotti

le sottomisure sono  finalizzate al  rafforzamento della competitività e della redditività del settore dell’acquacoltura e ad ampliarne  le prospettive di sviluppo.

  • Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura sottomisure di cui alle lettere:

e) Investimenti per ridurre  impatti su ambiente ed uso efficace delle risorse        

 i) Impatto dell’attività sulle acque

 j) Promozione sistemi a circuito chiuso

le sottomisure contemplano iniziative destinate a ridurre l’impatto negativo dell’acquacoltura sull’ambiente e sulle acque.

  •  Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura sottomisura di cui alla  lettera:

 k) Aumento dell’efficienza energetica

la sottomisura finanzia  interventi che aumentino l’efficienza energetica e/o la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia o fonti di energia derivanti dai processi di produzione.

  • Misura 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile: la misura intende favorire l’ingresso di nuovi operatori nell’attività di acquacoltura e promuoverne la formazione. La finalità è quella di contribuire alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere e rurali e contribuire al soddisfacimento della crescente domanda di prodotti ittici.

Al fine di promuovere l’ingresso di nuove imprese nel settore acquicolo, l’Avviso riserva il 50% delle risorse assegnate alla Misura 2.48 lettere a) , b), e), f), i), j) alle nuove imprese acquicole , cioè ad imprese la cui Partita IVA sia stata attivata da meno di 12 mesi e che non abbiano avviato la produzione alla data di presentazione della domanda.

Al fine di promuovere lo sviluppo dell’acquacoltura nelle acque interne il budget della Misura 2.52 è suddiviso al 50% tra interventi in mare e interventi nelle acque interne. Per la stessa Misura l’Avviso prevede, inoltre, criteri inerenti sia la tipologia degli interventi ammessi sia l’intensità dell’aiuto volti a privilegiare l’innovazione e la diversificazione nell’offerta di prodotti ittici.

Presentazione delle domande

La candidatura per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti:

  • domanda di ammissione all’aiuto sottoscritta dal proponente redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato A;
  • documentazione elencata nell’art. 7 dell’Avviso.

Possono presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:

  • Imprese acquicole
  • Nuove imprese acquicole

Da quando: dal giorno 13 settembre 2017 (ore 14:00)

A quando: fino al giorno 30 novembre 2017 (ore 14:00).

Dotazione finanziaria

Finanziamento pubblico  € 4.072.698

Scadenza:

Giovedì 30 novembre 2017.

 

Scadenza: 
Giovedì, 30 Novembre, 2017 - 14:00
Quesiti: 
Domanda: 

Nel bando si parla di una relazione tecnica da parte di un tecnico iscritto ad un albo professionale. Chiedo di specificare con precisione che professionista è richiesto (biologo, veterinario...)

Risposta: 

L'art. 7.A dell'Avviso non ha predeterminato una casistica chiusa dei professionisti idonei a sottoscrivere la relazione tecnica in quanto la natura della competenza all'uopo necessaria (e conseguentemente l'albo professionale di riferimento) è strettamente connessa ai contenuti progettuali. Al proponente spetta l'onere di assicurare coerenza tra professionalità utilizzata e contenuti progettuali proposti; ove si richiedano competenze diversificate e riconducibili all'appartenenza ad ordini o collegi diversi, la relazione va sottoscritta dal tecnico competente per la parte prevalente della spesa progettuale candidata.

Domanda: 

L’oggetto sociale del ns. Statuto prevede tra le altre attività “la realizzazione di impianti di acquacoltura, itticoltura, mitilicoltura ed impianti affini per la produzione di prodotti ittici ad uso alimentare ed industriale, in mare aperto o attraverso l’utilizzo di strutture fisse su terra ferma”. Ad oggi la ns. Società svolge però esclusivamente attività di pesca marittima e non può essere considerata una “nuova impresa” (come definito all’Art. 2 dell’Avviso Pubblico) poiché la Partita IVA è stata attivata da più di 12 mesi. Ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico, possiamo essere considerati impresa acquicola pur non esercitando attualmente attività di acquacoltura e non disponendo della Concessione Demaniale Marittima?

Risposta: 

Dal quesito si evince che la Società ha P. IVA attiva da oltre 12 mesi e, pertanto, non è ascrivibile alle nuove imprese. Per potersi  classificare come impresa acquicola l'iscrizione al registro delle imprese deve comprendere lo specifico codice ATECO dell'attività economica di acquacoltura (codice 03.21.00). Qualora non già presente, il codice può essere inserito variando la P. IVA secondo le istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la Concessione Demaniale marittima  si rimanda a quanto previsto dall'Avviso, art. 7 parte A sesto trattino:

"Copia degli atti autorizzatori di cui al punto precedente, se posseduti, ovvero copia dell’ istanza di rilascio inviata per ognuno di essi alla competente Autorità; la Concessione Demaniale marittima deve essere comunque già posseduta e allegata per i richiedenti contributo a valere sulla misura 2.48 diversi dalle “nuove imprese” nell’accezione descritta all’art. 2. La dichiarazione va resa anche se negativa, nel senso di attestare esplicitamente che nessuna autorizzazione, permesso, licenza, nulla osta è necessario."

Domanda: 

nelle schede di misura relative alla misura 48, ai punti relativi agli interventi ammissibili, viene riportato:"sono ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura...". Ciò significa che le imbarcazioni iscritte nei registri per "uso conto proprio", previste dall'art. 25 della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472 " Interventi nel settore dei trasporti ", e utilizzate usualmente in acquacoltura non rientrano tra gli interventi ammissibili?

Risposta: 

Le schede di Misura , approvate dal Tavolo istituzionale, costituiscono modello di riferimento per tutte le Regioni. Da quelle pertinenti all'avviso, con riguardo ai paragrafi relativi agli interventi ammissibili ed alle spese ammissibili, si evince la possibilità di finanziare solamente imbarcazioni  di servizio con licenza di pesca di V^ categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura.

Domanda: 

La relazione tecnica deve essere redatta fuori dagli allegati? Qualora siano da considerare specifici interventi o peculiarità biologiche consone alle varie sotto misure come deve essere presentata l'istanza di acquacoltura? (ad esempio un allevamento di cozze o di molluschi vari in mare si attiva un campo di depurazione biologica che come sotto misura ambientale è implicitamente compresa nella domanda di acquacoltura)

Risposta: 

L'art. 7 dell'Avviso  descrive la documentazione da allegare alla Domanda. La relazione tecnica, prevista al decimo trattino, costituisce un allegato alla domanda. Nella descrizione dei contenuti minimi, al punto e.,  viene precisato, che nell'ambito della relazione tecnica  deve essere predisposta una descrizione analitica per ciascuna Misura attivata nella domanda, evidenziando le ricadute attese in relazione alle finalità specifiche della Misura/sottomisura descritte nell'art. 1 dell'Avviso. In tale ambito devono essere valorizzate le peculiarità dell'intervento proposto.  

Domanda: 

Premesso che un'azienda che acquista frutti di mare direttamente dai pescatori per poi immetterli nelle vasche (400 mq) del loro centro di stabulazione e depurazione molluschi in acqua di mare captata a 550 metri a largo della costa, al fine di depurare prodotti pescati e allevati in zone marittime di tipo "acque B" che, senza un'adeguata depurazione presso un centro autorizzato, non potrebbero essere immesse sul mercato (secondo legge comunitaria). Tanto premesso si desidera sapere se tale tipologia di attività è ricompresa nella promozione degli Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura di cui al presente bando.

Risposta: 

I soggetti ammissibili alla partecipazione all'Avviso sono esclusivamente le Imprese acquicole, nuove o già esistenti. L'azienda interrogante  non sembra configurarsi  come impresa acquicola.

Domanda: 

Si richiede un chiarimento in merito al bando PO FEAMP 2014/2020 misura 2.48. Si prospetta il caso di un'azienda che possiede tre distinti allevamenti. In ognuno degli impianti si stanno eseguendo investimenti che attengono alle diverse lettere che il bando prevede come sottomisure. Il dubbio è se sia possibile o meno presentare 3 distinte domande, 1 per ciascuno degli impianti sopra citati oppure se sia obbligatorio presentare un'unica domanda di aiuto.

Risposta: 

Nel caso prospettato, trattandosi di unico beneficiario,  dovrà essere prodotta un'unica domanda di finanziamento. La relazione tecnica dovrà essere opportunamente articolata in modo da distinguere e descrivere con precisione l'allocazione sui differenti impianti degli interventi per i quali si chiede il contributo_

Domanda: 

a) Una società che ha aperto la P.Iva nel marzo 2016 all’atto costitutivo della Società medesima può essere considerato nuova impresa avendo nell’iscrizione della CCIAA – non attiva – in quanto l’allevamento in mare, deve ancora essere realizzato.

Risposta: 

Premesso che a norma dell’art. 3 dell’Avviso possono essere beneficiari della misura 2.48 le imprese acquicole, l’art. 2 dello stesso Avviso definisce le nuove imprese come imprese la cui P.IVA sia stata attivata da meno di 12 mesi e che non abbiano avviato la produzione alla data di presentazione della domanda.

 

Domanda: 

b) Dopo 2 anni di richiesta della concessione marittima per un allevamento, è stata adeguata l’ istanza alle considerazioni della Conferenza Regionale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura di cui la Regione Abruzzo esprimeva parere favorevole al rilascio della concessione, invitando però i vari uffici ad esprimersi in merito al rilascio della medesima. Trascorso un tempo di oltre 120 giorni per disporre della concessione si chiede, per la trasparenza e la temporalità del silenzio assenso, se la domanda di contributo in oggetto è ammissibile essendo tutta la documentazione della concessione giacente presso gli uffici della Regione e da cui emerge il parere favorevole del settore del demanio.

Risposta: 

Prendendo atto dello stato di incertezza venutosi a creare per le imprese acquicole in relazione alle autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività, anche per le norme sopravvenute con l'adozione del Decreto Direttoriale MIPAAF del 3.11.2017 prot. 21355, Il Servizio Politiche di sostegno all'Economia Ittica con Determinazione del 22.11.2017 ha modificato l'art. 7  dell'Avviso  prevedendo che, al momento della presentazione della domanda di contributo sia sufficiente, anche per quanto riguarda la concessione demaniale marittima,  presentare copia dell’ istanza di rilascio inviata alla competente Autorità. Conseguentemente si è reso necessario modificare come segue il testo dell'art. 9 dell'Avviso:  “Ai fini dell’emanazione del provvedimento di concessione, il Beneficiario deve produrre, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della graduatoria di merito, tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi il cui rilascio fosse in itinere all’atto della presentazione della, pena la decadenza dal contributo. L’autorizzazione all’esercizio di impianto di acquacoltura in mare di cui all’art. 1 del Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del- 3.11.2017 prot. 21355 dovrà essere prodotta entro tre  mesi dal rilascio della Concessione dei contributi.

Domanda: 

c) Essendo una nuova impresa con un allevamento da realizzare è ammissibile come indicatore di punteggio la richiesta avanzata ad un ente di certificazione per validare un prodotto biologico

Risposta: 

I requisiti oggetto di valorizzazione debbono essere posseduti all’atto della domanda e conseguentemente certificati. La mera richiesta avanzata ad un ente di certificazione non è sufficiente ad integrare il pertinente requisito di cui al criterio di selezione R1

Domanda: 

All'Art. 7 sub. B - computo metrico estimativo analitico, per quanto riguarda le voci di costo non comprese nel prezziario regionale, si fa riferimento alla dimostrazione di congruità mediante "analisi dei costi in conformità alla vigente normativa". A quale normativa specifica è riferita tale indicazione? Per quanto riguarda una serie di attrezzature non presenti nel prezziario regionale, quali cordami, boe, ecc..., è ritenuto idoneo adottare il criterio del confronto con i prezzi di mercato correnti?

Risposta: 

La documentazione richiesta nell'art. 7.B dell'Avviso , primi quattro trattini, è finalizzata a dimostrare la congruità della spesa  da ammettere a finanziamento, che deve essere commisurata alla misura da attivare ed alla dimensione del progetto. Il beneficiario deve dimostrare, inoltre,  che il  metodo di calcolo utilizzato è giusto, equo e verificabile, quindi basato su elementi oggettivi desunti da un'analisi condotta, se del caso,  su un congruo campione di fattori omogenei. A tal fine l'Avviso, per le opere edili ed affini, prevede l'impiego del  prezziario regionale, o, in difetto di voce, l'analisi dei costi. Nel caso di servizi e forniture la congruità dei costi deve essere dimostrata attraverso l'acquisizione di almeno tre preventivi con le modalità e caratteristiche riportate nell'Avviso, adottando i prezzi prescelti per la compilazione del  computo metrico. Nel caso prospettato (boe, cordami, ecc.), quindi,  occorre procedere attraverso l'acquisizione di preventivi.

La locuzione "analisi dei costi in conformità alla vigente normativa" si riferisce, a differenti normative di regolamentazione a seconda delle casistiche per le quali si chiede il contributo: ad esempio normativa sulla sicurezza, sui  costi obbligatori minimi per il personale, sull'IVA,sulle  tariffe degli Ordini Professionali, sui costi previsti per i Consulenti (Senior, Junior ecc.) e dei dipendenti previsti dal Ministero del Lavoro, sul Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016) ove ne  ricorrano le casistiche ecc. nell'Avviso si è, dunque,  voluto specificare che  l'analisi dei prezzi deve dare evidenza, oltre che delle condizioni di mercato,  anche del rispetto di norme specifiche obbligatorie non derogabili per legge applicabili alle singole tipologie di spesa.

Domanda: 

Una società semplice costituita da oltre 12 mesi, ma inattiva alla CCIAA, con l'oggetto sociale di allevamento acquacoltura. L'apertura della P.I. è stata effettuata indicando il codice ateco 03.21.00. Può presentare domanda ?

Risposta: 

Nel caso prospettato non ricorrono i presupposti  per una nuova impresa, come definita dall'art. 2 dell'Avviso. Il codice ATECO indicato identifica una impresa acquicola.

Domanda: 

Nel caso impresa di nuova costituzione, che deve realizzare un nuovo impianto e non ha ancora avviato l’attività produttiva e quindi non ha ancora proceduto con le assunzioni dei lavoratori, ai fini dei “Criteri di selezione”, per il criterioO1: Numero di lavoratori assunti dalla nuova impresa, può essere indicato il numero dei lavoratori previsti nel piano aziendale ? Il relativo punteggio concorre al punteggio finale per la valutazione di merito?

Risposta: 

Il criterio O1 sarà valorizzato solo in caso di assunzioni già effettuate alla data di presentazione della domanda.

Domanda: 

La Scheda tecnica Misura 2.52, al paragrafo 4.5.Categorie di spesa ammissibili, include nella lista indicativa:- costruzione di strutture strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura; e- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing. Si chiede se le spese per la fornitura e posa in opera di nuovo impianto di molluschicoltura e dell’imbarcazione connessa sono comprese in tali voci.

Risposta: 

Se l'investimento che si intende proporre riguarda riguarda la realizzazione di un impianto di molluschicoltura e l'acquisto della imbarcazione connessa gli stessi sono riconducibili alla voce "Costi di investimento connessi all'attività di progetto"

Domanda: 

In riferimento alla Misura 2.52 viene richiesto il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate alla creazione di un’impresa di acquacoltura sostenibile e la relativa documentazione. Si può considerare adeguato il possesso di conoscenze in Amministrazione e gestione di impresa e per l’attestazione di tale conoscenze possono essere allegati alla domanda elenco di esami sostenuti in corsi di laurea/master e/o attestati di frequenza di corsi?

Risposta: 

In sede istruttoria sarà valutato, tra l'altro, se il richiedente è in possesso di conoscenze e competenze adeguate. Spetta al richiedente, attraverso opportuna documentazione, dimostrare che le conoscenze e competenze siano adeguate e coerenti rispetto alla tipologia di intervento. 

Domanda: 

Vista la nota di codesto dipartimento della pesca ed economia ittica, del 21/11/2017, Prot.Ra/296604 con la quale si ritengono ammissibili in fase di istruttoria le domande con concessioni demaniali per l'allevamento di molluschi, si chiede se lo stesso metodo di ammissibilità può essere da voi effettuato per la barca asservita all'allevamento. Si precisa che il MIPAAF non rilascia nulla osta senza il possesso della concessione. Si chiede se in questa fase di prima istruttoria può essere sufficiente la documentazione dell'acquisto della barca con tutte le attrezzature di bordo secondo quanto richiamato nel bando.

Risposta: 

Con Determinazione DPD027/53 del 22.11.2017 (consultabile sul portale degli Avvisi pubblici delle Regione Abruzzo e sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca ) il Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica ha formalizzato quanto anticipato con la nota citata nella domanda. La Determinazione  prevede  per tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze, valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore, ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari ai fini della realizzazione dell'intervento dell’intervento la possibilità di presentare, all'atto della domanda, "Copia degli atti autorizzatori di cui al punto precedente, se posseduti, ovvero copia dell’ istanza di rilascio inviata per ognuno di essi alla competente Autorità".

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