REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA
 

AVVISO PUBBLICO

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 –  Avviso pubblico approvato con

determinazione DPD027/70 del 11.06.2019
Art.lo 2.47  INNOVAZIONE

Scadenza prorogata al 30.09.2019

Avviso pubblico finalizzato al conferimento delle risorse pubbliche per gli interventi di cui al P.O. FEAMP 2014/2020 destinati a promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura.

 

Normativa di riferimento:

Regolamento (UE)n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Capo I, Priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”

 

Finalità

L’Avviso disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 2.47 –INNOVAZIONE del PO FEAMP 2014-2020:

La Misura, finalizzata a promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, finanzia iniziative volte a creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese acquicole al fine di far sviluppare conoscenze volte a ridurre l’impatto ambientale e diminuire l’utilizzo di farine di pesce e olio di pesce, un uso sostenibile delle risorse e l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.

Ulteriori obiettivi riguardano lo sviluppo e l’introduzione sul mercato di nuove specie acquicole vista la crescente richiesta di prodotti ittici, soprattutto specie autoctone, del ripristino ambientale e della ricostruzione degli stock, in particolare viene promosso l’adeguamento tecnologico delle avannotterie esistenti.

In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, è, quindi, quello di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura al fine di favorire un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitare l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibile.

Soggetti ammissibili

Possono produrre istanza di ammissione ai benefici le imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro oppure  gli Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro.

Presentazione delle domande:

La candidatura per l’ammissione all’aiuto è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti:

  • domanda di ammissione all’aiuto sottoscritta dal proponente redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato A;
  • documentazione elencata nell’art. 7 dell’Avviso.

 

Da quando: dal giorno 14 giugno 2019 (ore 14:00)

A quando: fino al giorno 30 settembre 2019 (ore 14:00).

 

Dotazione finanziaria

Finanziamento pubblico  € 319.827,00

Scadenza: 
Lunedì, 30 Settembre, 2019 - 14:00
Quesiti: 
Domanda: 

1) Sulla base del bando emanato attraverso la Determina DPD027/70 del 11(6/2019 si chiede se è obbligatoria una preventiva associazione dei partner di progetto. In caso di risposta positiva quale potrà essere la forma più appropriata (Ats con atto pubblico, mediante scrittura privata autenticata presso il notaio, mediante una semplice convenzione)? 2) Qualora risultasse necessario costituirsi in associazione e l’associazione fosse composta da soggetti sia pubblici che privati, l’intensità dell’aiuto sarà del 100%? 3) Qualora la candidatura provenisse da un unico soggetto pubblico e nell’ambito del progetto fossero indicati soggetti pubblici e privati con i quali saranno sviluppate collaborazioni scientifiche, sarà possibile rendicontare il trasferimento di quote di budget a favore di tali soggetti?

Risposta: 

1) Secondo quanto previsto nella scheda tecnica di Misura (richiamata dall’Art. 3 dell’Avviso) sono considerati beneficiari ammissibili le seguenti due tipologie:

  1. Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro;
  2. organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro.

Relativamente alla prima tipologia di beneficiari ammissibili, l’Avviso non dispone una forma specifica di collaborazione richiedendo soltanto (nel punto 4 dell’Art. 7) che “in caso di domande presentate in associazione (ATI, ATS, Reti di impresa etc) da imprese di acquacoltura ed Organismi tecnico/scientifici in relazione a ciascun membro del raggruppamento vanno prodotti i pertinenti documenti di cui ai precedenti punti 1-2-3 , nonché relazione descrittiva dei ruoli svolti nel progetto da ciascun partecipante e atto che individua il capofila autorizzato a sottoscrivere la domanda di accesso al contributo e la/le domande di pagamento”. Non si rinviene quindi alcun obbligo di costituzione in forma di associazione tra l’impresa acquicola e gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati.

2) Secondo quanto disposto nella sezione 5 della Scheda di Misura, l’intensità di aiuto è pari al 100% esclusivamente quando il beneficiario del contributo è un Organismo di diritto pubblico. Tale fattispecie può verificarsi soltanto nella situazione in cui l’intervento è realizzato da organismi scientifici o tecnici pubblici, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro.

3)Tutte le spese devono essere sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario (nel caso di ATI/ATS/RTI, da parte del solo soggetto capofila). Non è pertanto possibile effettuare alcun trasferimento di quote di budget a soggetti terzi (seppur partecipanti al progetto).

Si ricorda inoltre che il soggetto pubblico beneficiario è tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui al Codice Appalti nel caso di acquisizione di beni o servizi presso soggetti terzi ovvero al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016  art. 5 comma 6 e dalla legge 196/2009 art. 1, comma 3 in caso di collaborazioni tra enti pubblici.

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