DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
Servizio Politiche per il Benessere Sociale - DPF013

 

PO FSE 2014-2020
Progetto "Abruzzo Include"

ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE

 

L’intervento “Abruzzo Include” si pone in coerenza con la strategia “Europa 2020” che individua nella drastica riduzione del numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, uno degli gli obiettivi strategici per la crescita inclusiva dell’Unione. L'Avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 83/DPF013 del 28 luglio 2016, intende promuovere l’estensione su tutto il territorio regionale della sperimentazione avviata da Regione Abruzzo, nell’ambito della programmazione FSE 2007-2013, agendo lungo le seguenti direttrici:

  • sperimentare la partnership e la co-progettazione pubblico-privato sociale fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro;
  • rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali abruzzesi;
  • sperimentare un servizio innovativo per l’inclusione sociale multitarget, multidimensionale e basato su un approccio comunitario;
  • elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva;
  • valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto della povertà.

Per l’attuazione del “Piano Integrato di Inclusione” è previsto un contributo massimo per ogni singolo progetto di € 450.000,00 finalizzato alla realizzazione di due linee di intervento

Linea 1: Il “Piano Integrato di Inclusione” prevede l’attivazione, o la sostenibilità se già presente, di uno Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale (SPES), territorialmente collocato nell’area territoriale di riferimento della candidatura, finalizzato all’individuazione, presa in carico e redazione del Progetto individualizzato di inclusione socio-lavorativa dei destinatari previsti dall'avviso.

Linea 2: Azioni di inclusione attiva, finalizzate all’attivazione di almeno 63 tirocini in favore degli utenti dei servizi di cui alla Linea 1 e, per quelli gravati da carichi di cura, all’erogazione di voucher di servizio. 

Scadenza: 
Lunedì, 18 Giugno, 2018 - 23:59

Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo ed entro e non oltre le ore 12.00 di 09/10/2016, esclusivamente a mezzo piattaforma elettronica al seguente indirizzo: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/202940144IDluglio2016
Le richieste di informazioni non pervenute con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine utile di presentazione delle domande precedenti e successive al periodo indicato non saranno evase. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando raggiungibile dall’indirizzo internet app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/202940144IDluglio2016

Quesiti: 
Domanda: 

1) - Vorrei chiedere se potrei in qualche modo essere incluso in tale bando,spiego la mia figura e posizione lavorativa:sono un'imprenditore ma con guadagni che stanno abbondantemente sotto la soglia della povertà (sopravvivo raccogliendo rottami ferrosi) contemporaneamente sono iscritto come disoccupato ed inoltre anche se non sono invalido nè seguo cure e quant'altro dai servizi sanitari per malati mentali ho utenza preso i medesimi per pregressa schizofrenia risalente al 1993,ho 65 anni compiuti e appunto chiedo se in tale bando potrei rientrarci come beneficiatario in qualche maniera. Grazie.

Risposta: 

1) - I soggetti beneficiari per lo svolgimento di possibili attività di tirocinio saranno definiti in sede di progetto da parte dei soggetti attuatori dell'intervento ( Enti d'Ambito Sociale - Comuni - Organismi di Formazione _ Agenzie per il Lavoro - ecc). I progetti ammessi ed i relativi Soggetti attuatori, dove potrà rivolgersi, saranno definiti entro i mesi di Dicembre 2016 - Gennaio 2017.

Domanda: 

2) - Nell'articolo 4 "Soggetti ammessi alla presentazione ed attuazione degli interventi" sono elencati i tre soggetti ammessi, ma non si evince quale tra questi tre può ricoprire il ruolo di capofila. E' lasciata la libera scelta ai partner?

Risposta: 

2) - Per il ruolo di capofila è lasciata libera scelta ai partner. Tra i criteri di scelta, ad ogni buon fine, si suggerisce di porre attenzione al tema della presentazione della polizza fideiussoria che deve essere prodotta da parte del soggetto attuatore capofila (se non trattasi di soggetto pubblico).

Domanda: 

3) - In funzione di quanto indicato all'art. 4 punto 1.b "l'ODF deve disporre di sede accreditate nell'area territoriale di riferimento della candidatura o in alternativa può utilizzare sedi complementari." Si chiede come superare l'eventualità di mancanza di ODF nel singolo territorio di ogni AST. Per esempio, nello specifico non esistono organismi accreditati nell'ambito territoriale relativo all'AST 15 Valle del Giovenco: è possibile utilizzare ODF in ambito provinciale calcolando la vicinanza territoriale minima ?

Risposta: 

3) - L'Avviso prevede ed auspica la creazione di partenariati diffusi indicando come soggetti per costituire le ATS di "almeno un ente d'ambito".... almeno un OdF, almeno un Agenzia per il lavoro, etc.. Pertanto si può far riferimento (per l'area d'intervento di un singolo ente d'ambito) anche a soggetti (Odf...) presenti in territori limitrofi.

Domanda: 

4) - L' ODF può essere Capofila?

Risposta: 

4) Per il ruolo di capofila è lasciata libera scelta ai partner. Tra i criteri di scelta, ad ogni buon fine, si suggerisce di porre attenzione al tema della presentazione della polizza fideiussoria che deve essere prodotta da parte del soggetto attuatore capofila (se non trattasi di soggetto pubblico).

Domanda: 

5) - L'attività di attivazione dei tirocini deve essere affidata ai CPI/APL. Anche l'indennità mensile dei tirocini deve essere pagata da loro ?

Risposta: 

5) L’attivazione dei tirocini può essere affidata ai CPI/APL L'indennità dei tirocini deve essere pagata dal soggetto gestore. Il soggetto gestore che sottoscrive l’affidamento del progetto e gestisce le risorse dovrebbe garantire una maggiore celerità nei pagamenti delle indennità ai tirocinanti, anche in considerazione della particolarità dei beneficiari. Si sottolinea l’opportunità in sede di co-progettazione e di accordo di partenariato, tra i componenti l’ATS e gli altri aderenti,, definire con precisione chi fa cosa in merito.

Domanda: 

6) L’all. 1 “Schema Domanda Presentazione Istanza” da compilare in piattaforma verrà restituito dalla stessa in formato pdf per l’apposizione della firma del Legale Rappresentante o si intende automaticamente sottoscritto da quest’ultimo a seguito di invio della domanda attraverso il sito internet ?

Risposta: 

6) Lo “Schema Domanda Presentazione Istanza” si intende automaticamente sottoscritto a seguito di invio della domanda attraverso la piattaforma internet https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/202940144IDluglio2016

Domanda: 

7) L’art. 5 dell’Avviso pubblico stabilisce, nella tabella “Articolazione del Piano Integrato di Inclusione”, quali sono – per ciascuna linea di intervento – le attività, i soggetti abilitati alla loro realizzazione, gli output, i parametri di progetto e le risorse. Si chiede se, nel caso delle azioni relative alla Linea 2 Attività 2c) “Attivazione di tirocini curriculari”, sia possibile che l’attività venga svolta dai soggetti indicati in tabella (CpI/ApL) ma gli aspetti finanziari (pagamento delle indennità ai destinatari) vengano curati da uno degli altri soggetti in ATS (OdF e/o EAS).

Risposta: 

7) L’attivazione dei tirocini può essere affidata ai CPI/APL. L'indennità dei tirocini deve essere pagata dal soggetto gestore. Il soggetto gestore che sottoscrive l’affidamento del progetto e gestisce le risorse dovrebbe garantire una maggiore rapidità nei pagamenti delle indennità ai tirocinanti, anche in considerazione della particolarità dei beneficiari. Si sottolinea l’opportunità in sede di co-progettazione e di accordo di partenariato, tra i componenti l’ATS e gli altri aderenti, di definire con precisione chi fa cosa in merito (… attivazione tirocini – gestione e controlli – erogazione indennità, etc.).

Domanda: 

8) L’art. 5 dell’Avviso pubblico, al punto 3 lettera b), indica la possibilità di implementare un “eventuale supporto psico/socio/educativo da parte di personale qualificato in presenza di importanti fattori di vulnerabilità o di manifeste problematiche di inserimento o di permanenza nel contesto lavorativo”. Si chiede se sia possibile prevedere detto supporto oltre le 60 ore massime stabilite per le attività della Linea 1 come servizio aggiuntivo rivolto all’utenza in caso di necessità.

Risposta: 

8) L’eventuale supporto psico/socio/educativo da parte di personale qualificato in presenza di importanti fattori di vulnerabilità o di manifeste problematiche di inserimento o di permanenza nel contesto lavorativo di cui all’art 5 punto 3 dell’avviso oltre le 60 ore massime è possibile prevederlo, ma non in termini di superamento dei parametri di costo. L’ art. 5 punto 4 dell’avviso per le attività afferenti la Linea 1 prevede l’applicazione dei seguenti parametri di costo: Azione b): max € 27,00 per utente/ora per un massimo di 60 ore a utente.

Domanda: 

9) Facendo seguito ai parametri di progetto indicati all’art. 5, co. 4, relativi alla Linea 1, si chiede se nell’importo determinato dai parametri di costo relativi all’az. b) (“max € 27,00 x utente/ora x un massimo di 60 ore a utente, x almeno 63 utenti”) vadano ricompresi anche i costi relativi alle az. a) e c). A mero esempio, x calcolare il contributo massimo della Linea 1 – dato dalla somma dei costi x le az. a), b), c) e d) – quale delle due ipotesi rispetta le indicazioni dell’Avviso (fermo restando la congruità delle voci di spesa alla DGR 890/2006 e/o alla Circ. n. 2/2009 del MLPS): Ipotesi 1 - Az. a), b), c): €/utente/ore 27,00 x 60 ore x 63 utenti = € 102.060,00 Az. d): € 8.000,00 Totale contributo x la Linea: € 102.060,00 + € 8.000,00 = € 110.060,00 - Ipotesi 2 - Az. a): € 2.940,00 Az. b): €/utente/ore 27,00 x 60 ore x 63 utenti = € 102.060,00 Az. c): € 12.000,00 Az. d): € 8.000,00 Totale contr x la Linea: € 2.940,00+€ 102.060,00+€ 12.000,00+€ 8.000,00=€ 125.000,00

Risposta: 

9) le due ipotesi rispettano entrambe le indicazioni dell’Avviso (fermo restando la congruità delle voci di spesa alla DGR 890/2006 e/o alla Circolare n. 2/2009 del MLPS). Con l’ipotesi 1 indicata si prevede un’economia delle spese ammissibili e finanziabili.

Domanda: 

10) L’art. 6 dell’Avviso pubblico, alla “Tav. 1 – Dossier di candidatura” indica, nella colonna “Dicitura”, che l’istanza debba riportare: 1) indicazione dettagliata del mittente; 2) dicitura: PO FSE 2014/2020 – Intervento “Abruzzo Include”. La predetta tavola indica, altresì, nell’apposita colonna l’indirizzo della Regione Abruzzo. Premesso che le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso le procedure ed il sito https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/202940144IDluglio2016”, si chiede in quale modalità debbano essere indicati il mittente, la dicitura e l’indirizzo della Regione Abruzzo nell’invio attraverso la piattaforma telematica.

Risposta: 

10) il mittente, la dicitura e l’indirizzo della Regione Abruzzo si intendono correttamente indicati nell’invio della istanza attraverso la piattaforma telematica: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/202940144IDluglio2016

Domanda: 

11) “per l’ambito Orientamento e/o per l’ambito Utenze Speciali” “sedi operative accreditate nell’area territoriale di riferimento della candidatura” presenti al punto 1.b dell’art. 4 dell’avviso denominato “ABRUZZO INCLUDE” siamo a richiederVi i seguenti quesiti: E’ allora sufficiente che l’Odf possieda l’accreditamento per l’ambito Orientamento e non anche quello per le Utenze Speciali ?

Risposta: 

11) - SI

Domanda: 

12) Relativamente alle Utenze Speciali invece, qualora l’Odf sia in possesso del solo accreditamento per la categoria “Soggetti Svantaggiati”, il Piano Integrato di Inclusione potrà essere destinato solo ai soggetti definiti svantaggiati oppure anche a tutte le altre categorie presenti nelle Utenze speciali (ad esempio “disabili”, “immigrati”) ?

Risposta: 

12) il Piano Integrato di Inclusione dovrebbe essere destinato sia ai soggetti definiti svantaggiati sia alle altre categorie presenti nelle Utenze speciali.

Domanda: 

13) Per area territoriale di riferimento si vuole intendere che le sedi accreditate dell’Odf devono essere presenti almeno in uno dei Comuni appartenenti ad uno degli enti d’ambito presenti nell’ATS ? Ad esempio sarebbe possibile una candidatura di un ATS composto da un ente d’ambito associato (Comune 1, Comune 2, Comune 3) ed un ente formativo con sede accreditata nel Comune 4 che dista solo pochi chilometri dai 3 comuni sopra riportati ? E se “si” allora per “area territoriale” è da intendersi il territorio provinciale ?

Risposta: 

13) L'Avviso prevede ed auspica la creazione di partenariati diffusi indicando come soggetti per costituire le ATS di "almeno un ente d'ambito".... almeno un OdF, … almeno un Agenzia per il lavoro, etc.. Pertanto si può far riferimento (per l'area d'intervento di un singolo ente d'ambito) anche a soggetti (Odf...) presenti in territori limitrofi e/o contigui.

Domanda: 

14) In caso di ATS composta da più Enti d’Ambito Sociale cosa si intende per Odf con sedi operative accreditate “nell’area territoriale di riferimento della candidatura” ?

Risposta: 

14) L'Avviso prevede ed auspica la creazione di partenariati diffusi indicando come soggetti per costituire le ATS di "almeno un ente d'ambito".... almeno un OdF, almeno un Agenzia per il lavoro, etc.. Pertanto si può far riferimento (per l'area d'intervento di uno e/o più enti d'ambito) anche a soggetti (Odf...) presenti e/o con sedi operative accreditate anche in territori limitrofi.

Domanda: 

15) Le APL devono possedere necessariamente l’accreditamento antecedente alla presentazione della candidatura o è possibile che sia accreditanda ?

Risposta: 

15) Le APL devono possedere l’accreditamento al momento della presentazione della candidatura.

Domanda: 

16) L’attività di “Orientamento” è da considerarsi “Attività formativa”, pertanto l’Odf deve possedere al momento della candidatura l’accreditamento provvisorio o definitivo ?

Risposta: 

16) L’Odf deve essere al momento della candidatura accreditato o accreditando. Al momento dell’affidamento l’OdF deve essere Accreditato.

Domanda: 

17) - Linea 2: Azioni di inclusione attiva. Per l'attivazione dei tirocini extracurriculari è prevista, in caso di soggetti invalidi civili, l'indennità di partecipazione non inferiore ad euro 350,00 mensili (ex art. 1.14 "Linee guida dei Tirocini extracurriculari - Regione Abruzzo - Allegato 1" DGR 704/2014) poichè usufruiscono di altre forme di aiuto o sostentamento. E' necessaria l'autocertificazione attestante il sussidio ?

Risposta: 

17) - SI

Domanda: 

18) - il bando riguarda solo i soggetti che attueranno i progetti. Le persone svantaggiate che vogliono lavorare come possono aderire ? Quando e a chi si deve far domanda?

Risposta: 

18) - Il bando riguarda solo i soggetti attuatori che intendono presentare i progetti. I soggetti ammessi alla presentazione degli interventi sono quelli indicati nell’ art. 4 dell’Avviso - Enti d'Ambito Sociale/Comuni, etc... – (l’approvazione dei progetti è prevista indicativamente per i primi mesi del 2017) I destinatari delle attività indicati dall’art 2 dell’avviso (utenti dei servizi sociali – soggetti svantaggiati ... ) , a seguito dell’ approvazione dei progetti presentati, potranno rivolgersi ai soggetti attuatori ammessi e presentare eventuale domanda per aderire secondo le modalità che verranno previste dai diversi interventi.

Domanda: 

19) - L’Avviso pubblico reca in Appendice l’elenco dei 35 Ambiti sociali territoriali ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 47/2 del 24 ottobre 2006. Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 è stato definito il nuovo elenco degli Ambiti Distrettuali Sociali che prevede una modifica ed una riduzione del numero di Ambiti indicati nella predetta Appendice. A tal proposito, si chiede se i soggetti ammessi alla presentazione ed attuazione degli interventi siano gli Ambiti indicati nell’Appendice dell’Avviso o i “nuovi” soggetti giuridici che si costituiranno a seguito della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016.

Risposta: 

19) - L'Avviso prevede ed auspica la creazione di partenariati diffusi indicando come soggetti per costituire le ATS "almeno un ente d'ambito".... (quindi più ambiti…). I soggetti ammessi alla presentazione ed attuazione degli interventi sono gli Ambiti indicati nell’Appendice dell’Avviso ed attualmente vigenti ai sensi della Delibera del Consiglio Reg. n. 47/2 del 24 ottobre 2006. Necessariamente ai fini della costituzione di partenariati tra più ambiti, si dovrà tener presente quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 che darà luogo obbligatoriamente alla costituzione di “nuovi” soggetti giuridici che subentreranno (dopo l’intervenuta formale trasformazione), in fase di gestione del Progetto. In sede di presentazione dell’istanza devono essere indicati da parte degli Enti d’ambito proponenti, oltre la denominazione vigente, anche la nuova denominazione e definizione che andranno ad assumere, cosi come previsto nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, ed a cui si dovrà fare riferimento dopo l’intervenuta formale costituzione degli stessi.

Domanda: 

20) - Secondo quanto indicato alla Tav. 1 dell’art. 6 dell’Avviso, è previsto che il soggetto proponente alleghi al Dossier di Candidatura anche gli All. A2 ed A3 sottoscritti dai Centri per l’Impiego e dagli altri partner dell’intervento. A tal proposito si chiede quanto segue: 1) I modelli prevedono che le sottoscrizioni delle dichiarazioni siano di competenza del legale rappresentante del CpI. E’ sufficiente la firma del Dirigente del Settore o è richiesta la firma del Presidente della Provincia? 2) Il modello A3 “Atto di impegno per la realizzazione degli interventi”, vista la natura della dichiarazione (impegno alla contabilità separata, rispetto degli adempimenti, ecc.), è solitamente di esclusiva competenza dei membri dell’ATS proponente. E’ necessario che anche i CpI e gli altri eventuali partner esterni all’ATS (ASL, soggetti ospitanti i tirocini, ordini professionali, ecc.) sottoscrivano detta dichiarazione o si tratta di un mero errore materiale dell’Avviso?

Risposta: 

20) – 1) I modelli prevedono che le sottoscrizioni delle dichiarazioni siano di competenza del legale rappresentante del CpI, nelle more della riorganizzazione dei servizi, quindi, è necessaria la firma del Presidente della Provincia (previo parere del responsabile del CpI). 2) Il modello A3 “Atto di impegno per la realizzazione degli interventi” è sottoscritto dai membri/partner dell’ATS proponente (costituita o costituenda); gli altri eventuali soggetti esterni all’ATS in qualità di aderenti sottoscrivono il modello A2 “Lettera di Adesione ATS/ Dichiarazione di Sostegno”.

Domanda: 

21) - La composizione dell'Ats a livello territoriale (provinciale) per quanto concerne le EAS, deve tener conto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 47/2 del 24 ottobre 2006 ad oggetto "Legge 8.11.2000, n. 328, art. 8, comma 3, L.R. 9.11.2005, n. 33, art. 1, comma 93 - Nuova determinazione degli ambiti territoriali sociali" o delle nuove disposizioni in materia di riduzione degli stessi?

Risposta: 

21) - L'Avviso prevede ed auspica la creazione di partenariati diffusi indicando come soggetti per costituire le ATS "almeno un ente d'ambito".... (quindi più ambiti…) I soggetti ammessi alla presentazione ed attuazione degli interventi sono gli Ambiti indicati nell’Appendice dell’Avviso ed attualmente vigenti ai sensi della Delibera del Consiglio Reg. n. 47/2 del 24 ottobre 2006. Necessariamente ai fini della costituzione di partenariati tra più ambiti, si dovrà tener presente quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 che darà luogo obbligatoriamente alla costituzione di “nuovi” soggetti giuridici che subentreranno (dopo l’intervenuta formale trasformazione), in fase di gestione del Progetto. In sede di presentazione dell’istanza devono essere indicati da parte degli Enti d’ambito proponenti, oltre la denominazione vigente, anche la nuova denominazione e definizione che andranno ad assumere, cosi come previsto nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, ed a cui si dovrà fare riferimento dopo l’intervenuta formale costituzione degli stessi.

Domanda: 

22) - Cosa si intende per "Coerenza e adeguatezza dell’esperienza maturata dai componenti l’ATS e del modello organizzativo dell’ATS, in relazione alle finalità del progetto e ai risultati attesi"?

Risposta: 

22) - E’ necessario descrivere, ai fini della valutazione del progetto, precedenti esperienze maturate in attività simili e/o analoghe a quelle che si propongono di svolgere.

Domanda: 

23) - In riferimento alla Linea 2 azioni di inclusione attiva, le attività di accompagnamento tirocini (2 b) e altre attività inerenti l'attivazione degli stessi (2 c), in sede di co-progettazione e di accordo di partenariato, possono essere assegnate all'OdF?

Risposta: 

23) - Come indicato all’art. 4 dell’Avviso in caso di partenariato con organismi di diritto privato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, i Capofila dovranno presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di co-progettazione (concorso di progettazione) gestito mediante l’espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra indicati. La soluzione prospettata è ammissibile, in quanto permette di ampliare la platea dei soggetti coinvolgibili, garantendo una più ampia partecipazione alla procedura, purché, beninteso, i soggetti componenti la forma aggregativa superindividuale siano ricompresi in una o più tipologie di soggetti partner indicate all’art. 4 dell’avviso. Si ribadisce che, nel caso si tratti di organismi di diritto privato, questi devono svolgere attività senza scopo di lucro. Pertanto la forma associativa più rispondente all’oggetto dell’avviso, e alle specifiche azioni ammissibili è ravvisabile nella associazione temporanea di scopo (ATS), astrattamente idonea a soddisfare le esigenze di collaborazione ed integrazione tra soggetti di diversa natura. Si evidenzia al riguardo che la composizione numerica dell’ATS deve essere ragionevolmente proporzionale alla tipologia di attività e ai territori coinvolti, nonché alla sostenibilità degli oneri amministrativi conseguenti alla gestione del partenariato. Si segnala in particolare quanto previsto dall’avviso all’art 4 . punto 2 : “ All’interno dell’ATS non è ammessa la sovrapposizione di ruoli tra i partner: ciascun partner eserciterà un ruolo che non dovrà essere ricoperto da nessun altro partner (cfr. Allegato A2 e/o A3)”.

Domanda: 

24) - L'ente inviante utenza (?????) può essere unicamente il Servizio Sociale, o può essere anche un servizio d'Ente Sanitario (es. SER.T., D.S.M.... )?

Risposta: 

24) - Se per ente inviante utenza ci si riferisce a chi possa individuare i destinatari, allora può essere chiunque.

Domanda: 

25) - prima parte: L’art. 5, comma 5, punto 5, lett b, n. iii dell’Avviso Pubblico prevede un’indennità di partecipazione di € 600,00 mensili in relazione alle ore di effettiva presenza (in deroga all’art. 1.12 delle Linee guida regionali per i tirocini extracurriculari che stabiliscono una partecipazione minima del 70%). A riguardo si chiede se ciò stia a significare che per ciascun tirocinante l’indennità mensile andrà prima riproporzionata sul monte ore mese del progetto individuale formativo, potendosi così determinare importi orari di indennità differenti in funzione dello specifico contratto di tirocinio e progetto formativo. Successivamente l’indennità mensile da erogare sarà data dal numero di ore di effettiva presenza come da registro per l’indennità oraria riproporzionata sul monte ore mese del progetto individuale formativo. Un esempio numerico può chiarire la questione posta

Domanda: 

25) - seconda parte: Tirocinante Tizio (esempio 1)Indennità mensile € 600,00; Ore mensili tirocinio da progetto formativo e contratto di tirocinio = 100 ore; Indennità oraria = (€ 600,00 : 100 ore) = € 6,00/h; Ore di effettiva presenza tirocinante mese Xyz = 80 ore; Indennità da erogare per il mese Xyz = (€ 6,00/h x 80 ore) = € 480,00; Tirocinante Caio (esempio 2) Indennità mensile € 600,00; Ore mensili tirocinio da progetto formativo e contratto di tirocinio = 80 ore; Indennità oraria = (€ 600,00 : 80 ore) = € 7,50/h; Ore di effettiva presenza tirocinante mese Xyz = 50 ore; Indennità da erogare per il mese Xyz = (€ 7,50/h x 50 ore) = € 375,00. Possiamo considerare entrambi gli esempi corretti e in linea con quanto disposto dall’Avviso Pubblico?

Risposta: 

25) - L’art. 5, comma 5, punto 5, lett b, n. iii dell’Avviso Pubblico si interpreta nel senso che l’indennità mensile da erogare va determinata sulla base delle ore di effettiva presenza come da registro rispetto a quelle previste nel contratto di tirocinio/progetto formativo individuale. Negli esempi riportati il Tirocinante Tizio nel mese Xyz è presente 80 ore su le 100 del progetto formativo, pertanto prenderà l’80% dell’indennità mensile e cioè € 600,00 x 80% = € 480,00, mentre il Tirocinante Caio nel mese Xyz è presente 50 ore su le 80 del progetto formativo, pertanto prenderà il 62,50% dell’indennità mensile e cioè € 600,00 x 62,50% = € 375,00. Pertanto entrambi gli esempi prospettati dall’interrogante sono corretti ed in linea con quanto disposto dall’Avviso Pubblico.

Domanda: 

26) - prima parte: L’art. 4.3 dell’Avviso Pubblico recita “La candidatura deve essere corredata altresì,dalla dichiarazione di sostegno del/dei CPI competente/i, attestante l’impegno alla realizzazione delle attività in collaborazione con il soggetto attuatore.Ciascun CpI può rilasciare la propria dichiarazione anche a più ATS (All. A2 e A3);mentre l’art. 9.5 recita “Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento,il soggetto attuatore deve inviare la convenzione/protocollo d’intesa siglato con il/i Centro/i per l’Impiego competente/i per la realizzazione delle attività, coerentemente agli impegni definiti nella dichiarazione allegata al Dossier di candidatura”.Visto il combinato disposto dei due articoli succitati(si parla di dichiarazione) ed il tenore letterale dei format di dichiarazione relativi rispettivamente all’All. A2 Lettera di Adesione ATS/Dichiarazione di Sostegno e all’All.A3 Atto di impegno per la realizzazione degli interventi, si chiede:

Domanda: 

26) - seconda parte: 1)Se solo i componenti dell’ATS o della costituenda ATS debbano sottoscrivere entrambi gli Allegati A2 e A3? 2)Di conseguenze se i partner che non entreranno a far parte dell’ATS e quindi anche il Centro per l’Impiego devono sottoscrivere giocoforza solo l’Allegato A2 “Dichiarazione di sostegno”?

Risposta: 

26) - Visto l’art. 4, punto 1 dell’Avviso pubblico, dal quale si desume che solo le ATS costituite o costituende si qualificano come “Soggetto attuatore”, Visto l’art. 5, punto 3, lett. b, nella parte in cui recita “I servizi devono essere erogati dal Soggetto attuatore anche in rete con il Centro per l’Impiego competente. Il rapporto tra soggetto attuatore e Centro per l’Impiego deve essere regolamentato attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo/convenzione”, dal quale si desume che il CPI è dipersé soggetto partner estraneo alla ATS; Visto l’art. 4, punto 3 dell’Avviso Pubblico che richiede obbligatoriamente che la candidatura sia corredata dalla dichiarazione di sostegno del/dei CPI competente/i, attestante l’impegno alla realizzazione delle attività in collaborazione con il soggetto attuatore, realizzando una sorta di percorso obbligato; Considerato il tenore letterale del contenuto dell’Allegato A3 Atto di impegno per la realizzazione degli interventi, che lo rende riferibile esclusivamente al soggetto che ha “regolarmente presentato domanda per l’accesso ai finanziamenti” che è appunto il “Soggetto attuatore”; si precisa che 1) Solo i componenti dell’ATS o della costituenda ATS debbano sottoscrivere entrambi gli Allegati A2 e A3; 2) Di conseguenze i partner che non entreranno a far parte dell’ATS e quindi anche il Centro per l’Impiego devono sottoscrivere giocoforza solo l’Allegato A2 “Dichiarazione di sostegno”, fermi i successivi adempimenti.

Domanda: 

27) - Considerato che le competenze dei centri per l’impiego sembrano essere state trasferite dalle Province alla Regione si chiede quale sia il responsabile del Centro per l’Impiego che possa validamente sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto 3 dell’art. 4 dell’Avviso? Ovvero se lo stesso possa rifiutarsi di sottoscrivere l’adesione formalmente richiesta da un potenziale soggetto attuatore che intende presentare un proprio dossier di candidatura?

Risposta: 

27) - Ci si rivolge al responsabile del singolo Centro per l’Impiego che provvede a far sottoscrivere l’adesione (nelle more del trasferimento formale dei CpI dalla Provincia alla Regione) al Presidente della Provincia.

Domanda: 

28) - L’art. 5, punto 1 dell’Avviso Pubblico nel riquadro denominato Articolazione del “Piano Integrato di Inclusione” nell’esplicitare la colonna “Chi fa cosa” in relazione alla Linea 2 lettera d) Voucher di servizio indica quale ente di riferimento solo l’ODF. A riguardo, vista la natura del voucher di servizio così come esplicitata nel bando (copertura costi di cura familiari conviventi quali minori, disabili, anziani non autosufficienti, etc., costi trasporto e mensa, costi assistenza domiciliare), quindi non legato ad attività formative, e considerato che gli Enti d’Ambito sono strutturati nel gestire i voucher di servizio del tipo di cui trattiamo, si chiede di conoscere se la gestione e l’erogazione dei voucher di servizio possa essere affidata più opportunamente anche all’ente d’ambito in luogo dell’ODF.

Risposta: 

28) - Considerata la particolare natura del voucher di servizio previsto nell’Avviso collocato all’interno della Linea di Intervento 2, considerato che l’accertamento dei requisiti per poter usufruire del voucher risultano di maggior agevole riscontro da parte dei Servizi Sociali professionali degli Enti d’Ambito, rilevato che i Piani di zona già prevedono forma di sostegno del tipo di cui trattasi talché gli Enti d’Ambito hanno maturato una buona esperienza nella gestione di questa tipologia di benefit, in relazione all’Articolazione del “Piano Integrato di Inclusione” di cui al punto 1, dell’art. 5 dell’Avviso, per l’attività sub- 2d), nella colonna “Chi fa cosa” oltre all’indicazione dell’ODF va aggiunta l’indicazione Ente d’Ambito.

Domanda: 

29) - L’art. 4, punto 2 dell’Avviso Pubblico recita “La candidatura deve essere corredata dall’atto costitutivo dell’ATS redatto utilizzando il modello allegato o, in caso di costituende ATS, dalla documentazione attestante l’impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento e all’apporto partenariale di ciascun componente nella realizzazione del progetto in termini di ruoli agiti e risorse finanziarie assegnate”. A riguardo, in caso di costituenda ATS, si chiede quale sia la documentazione attestante l’impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento e all’apporto partenariale di ciascun componente nella realizzazione del progetto in termini di ruoli agiti e risorse finanziarie assegnate? Ovvero se sia sufficiente compilare e sottoscrivere l’Allegato A4 Modello di costituzione ATS?

Risposta: 

29) - La costituenda ATS deve sottoscrivere un apposito Atto di impegno alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata “______________” a seguito di assegnazione del finanziamento, con contestuale formale impegno all’apporto partenariale di ciascun componente la costituenda ATS confermativo del ruolo e del budget descritti nel Formulario di progetto (reso ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000), a cui dovrà essere allegato l’Allegato A4 Modello di costituzione ATS debitamente compilato e sottoscritto.

Domanda: 

30) - In merito alla documentazione da produrre per completare il dossier di candidatura (art. 6 dell'avviso) si chiede un chiarimento in merito all'allegato A4: è obbligatorio già in fase di candidatura costituire l'ATS, così come da allegato A4, oppure è sufficiente l'impegno dei partner espresso nell'allegato A2?

Risposta: 

30) – In casi di ATS costituenda, è sufficiente l'impegno dei partner espresso nell'allegato A2 a costituirsi in ATS e, ad avvenuta costituzione, dovrà essere allegato l’Allegato A4 Modello di costituzione ATS debitamente compilato e sottoscritto.

Domanda: 

31) - L'avviso a pag. 10 (schema di cui all'art. 5 comma 1) indica i soggetti preposti allo svolgimento delle varie attività ed in particolare le attività di accompagnamento ai tirocini extracurriculari devono essere svolte da CPI/Ente d'ambito/APL. Considerata la necessità di coinvolgere almeno 63 destinatari, e vista la specifica esperienza di inserimento lavorativo ed inclusione sociale maturata dai partner interni ed esterni all’ATS, si chiede se sia possibile integrare i soggetti abilitati a svolgere tale ruolo nel caso in cui (considerato il gran numero di utenti coinvolti) i soggetti preposti a tali attività non disponessero di risorse esperte in numero sufficiente da dedicare alle attività di accompagnamento occupazionale di tutti gli utenti.

Risposta: 

31) – E’ possibile estendere a soggetti terzi le attività di accompagnamento ai tirocini extracurriculari, nel caso in cui i soggetti preposti a tali attività non disponessero di risorse esperte in numero sufficiente da dedicare alle attività di accompagnamento occupazionale di tutti gli utenti.

Domanda: 

32) - Nelle A.T.S. devono essere presenti “almeno uno degli Enti d’Ambito Sociale” indicati nell’appendice allegata all’avviso pubblico o così come definiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.08.2016, n. 70/3 “Definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali”? In quale misura si terrá conto di come sono state costruite le compagini? Vi è un riferimento nella griglia di valutazione? Grazie

Risposta: 

32) – La griglia di valutazione prevede, oltre la qualità della proposta progettuale e la coerenza ed equilibrio del Piano Economico, anche la qualità dell’organizzazione e delle risorse impiegate (Area di valutazione 2: “Qualità dell’organizzazione e delle risorse impiegate” della griglia di valutazione - All.A6 dell’Avviso pubblico).

Domanda: 

33) - In relazione alla compilazione on line della domanda si chiede: a) Se in caso di costituenda ATS i dati anagrafici sono quelli del capofila? b) Al punto sub-d) delle dichiarazioni (dove si parla di regime de minimis!!!!!!) è espressamente indicato di mettere la cifra. Ma qual è la cifra? Possiamo indicare zero visto che la previsione richiesta sembrerebbe non pertinente o inconferente rispetto alla natura del contributo previsto dall’Avviso pubblico che non si configura come un aiuto di stato in regime de minimis?

Risposta: 

33) - a) Sì, i dati anagrafici sono quelli del capofila. b) Pur stante la non perfetta indicazione inserita nello schema di domanda lett. d), sebbene tra le azioni previste dall’Avviso non si configurano contribuzioni ad attività riferibili ad aiuti di stato, è opportuno, anche ai fini della valutazione dei soggetti proponenti, indicare l’importo del contributo e, se ricevute, le cifre corrispondenti richieste nelle caselle di riferimento dell’All. 1 “Schema domanda”.

Domanda: 

34) - a) l’All. 1 “Schema domanda presentazione istanza” prevede che il capofila della costituenda ATS proponente dichiari gli importi percepiti nel triennio 2014-2016 a valere sul “regime de minimis” (Regolamento (CE) 1998/2006); b) che la costituenda ATS non sarà la beneficiaria diretta degli interventi (i cui destinatari sono i soggetti indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico); Si chiede se, per il capofila dell’ATS (unico dichiarante della proprio condizione ai sensi del predetto regolamento), gli importi percepiti per la realizzazione del progetto saranno da considerarsi a valere sul suddetto “regime de minimis”.

Risposta: 

34) - Pur stante la non perfetta indicazione inserita nello schema di domanda lett. d), sebbene tra le azioni previste dall’Avviso non si configurano contribuzioni ad attività riferibili ad aiuti di stato, è opportuno, anche, ai fini della valutazione dei soggetti proponenti, indicare, se ricevute, le cifre corrispondenti richieste nelle caselle di riferimento dell’All. 1 “Schema domanda”. Gli importi percepiti per la realizzazione del progetto non saranno da considerarsi a valere sul suddetto “regime de minimis”.

Domanda: 

35) - Alla FAQ n19 si legge:"L'Avviso prevede ed auspica la creazione di partenariati diffusi indicando come soggetti per costituire le ATS "almeno un ente d'ambito"(quindi più ambiti).I soggetti ammessi alla presentazione ed attuazione degli interventi sono gli Ambiti ai sensi della Delibera n.47/2 del 24 ottobre 2006.Necessariamente si dovrà tener presente quanto disposto dalla Delibera n. 70/3 del2016... In sede di presentazione dell’istanza devono essere indicati da parte degli Enti d’ambito proponenti,oltre la denominazione vigente,anche la nuova denominazione e definizione che andranno ad assumere,cosi come previsto nella Deliberazione n. 70/3 del 9 agosto 2016, ed a cui si dovrà fare riferimento dopo l’intervenuta formale costituzione degli stessi." Nel caso in cui un EAS oggi partecipa ad un raggruppamento, ma successivamente alla ridefinizione degli enti d'ambito, si ritrova in un altro raggruppamento, può comunque continuare a seguire il progetto per cui si è dato l'adesione?

Risposta: 

35) - In considerazione di quanto deliberato con Deliberazione del Consiglio regionale n.70/3 del 9 agosto 2016, considerando che i procedimenti di istituzione dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali, con la connessa individuazione dell’ECAD, devono concludersi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale definitivo di delimitazione territoriale degli Ambiti stessi, si comunica che sono stati prorogati i termini per la presentazione dei progetti alla data del 23/12/2016, nelle more del perfezionamento dell’istituzione formale dei nuovi Enti d’Ambito Distrettuali Sociali. E’ quindi necessario indicare da parte degli Enti d’ambito proponenti, in sede di presentazione dell’istanza, la nuova denominazione e definizione che andranno ad assumere. Qualora il percorso non fosse stato completato, è invece necessario indicare da parte degli Enti d’ambito proponenti, in sede di presentazione dell’istanza, oltre la denominazione vigente, anche la nuova denominazione e definizione che andranno ad assumere, cosi come previsto nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, ed a cui si dovrà fare riferimento dopo l’intervenuta formale costituzione degli stessi.

Domanda: 

36) – Relativamente alla voce di spesa "Indennità di tirocinio" si chiede se la sua corresponsione possa essere ripartita tra più partner dell'ATS, in particolare tra i partner che partecipano alla realizzazione delle attività di cui al punto 2b- attività di accompagnamento tirocini extracurriculari e 2c - attivazione tirocini extracurriculari.

Risposta: 

36) – Sì, la corresponsione può essere ripartita tra i partner che partecipano alla realizzazione delle attività di cui al punto 2b- attività di accompagnamento tirocini extracurriculari e 2c - attivazione tirocini extracurriculari, specificando chiaramente quali sono le attività che svolgono i diversi partner nei confronti dei diversi tirocinanti.

Domanda: 

37) – Nel box A.8 "Priorità chiave e di intervento" si chiede di riportare le priorità descritte nell'articolo 6 dell'Avviso. Tuttavia nel suddetto articolo 6 dell'avviso di riferimento, sono indicate le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti. Riteniamo quindi che il riferimento alle priorità chiave e di intervento siano da riferirsi a quanto illustrato nell'articolo 1 "FINALITA' ED OBIETTIVI". Attendiamo vostre conferme in merito alla nostra interpretazione.

Risposta: 

37) – Nel box A.8 "Priorità chiave e di intervento" si fa riferimento a quanto illustrato nell'articolo 1 dell'Avviso -"Finalità e Obiettivi" ed all'art 5 “Piano Integrato di Inclusione” - articolazione e parametri di progetto. La presente è valida quale errata corrige al testo indicato nel box A.8 del formulario . Quindi, rispetto “… alle priorità di cui all’ articolo 6 dell’Avviso” leggasi “…alle priorità di cui agli articoli 1 e 5 dell’Avviso”.

Domanda: 

38) – All'Articolo 4 - Soggetti ammessi alla presentazione ed attuazione degli interventi comma 2, si specifica che all’interno dell’ATS non è ammessa la sovrapposizione di ruoli tra i partner: ciascun partner eserciterà un ruolo che non dovrà essere ricoperto da nessun altro partner, si chiede qualora un'Ats, composta da tre 3 dei 24 nuovi Ambiti distrettuali sociali, possa avvalersi per ogni territorio di una cooperativa Sociale operante su di esso, per la fase di Attivazione di tirocini, in considerazione di quanto disciplinato nelle "LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI NELLA REGIONE ABRUZZO" all'art. 1.4 lettera g) in merito ai Soggetto promotore autorizzati dalla Regione?

Risposta: 

38) – Un’ATS può avvalersi di una cooperativa sociale, per ogni territorio, per la fase di attivazione dei tirocini, a condizione che, come già indicato nella risposta n.36, le attività siano svolte nei confronti di diversi tirocinanti.

Domanda: 

39) - Secondo quando indicato alla tavola 1 dell’art. 6 non è necessario allegare alla candidatura i curricula dello staff di risorse umane impegnate nel progetto. Al contrario, al paragrafo A.14 dell’All. A1 “Formulario di candidatura” si richiede di “Indicare i nominativi di tutte le risorse umane ed allegarne i curricula recenti, sottoscritti e resi ai sensi del D.P.R. 445/2000”. Si chiede quanto segue:a) i curricula delle risorse umane devono essere allegati alla proposta o trattasi di mero errore materiale nelle indicazioni riportate sul Formulario? b) nel caso i curricula debbano essere allegati, visto che non è presente uno specifico spazio per l’upload, in quale sezione della piattaforma dedicata andranno inseriti?

Risposta: 

39) – a) L’indicazione dei nominativi delle risorse umane ed i relativi curricula non rivestono carattere essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda; in ogni caso i curricula disponibili possono essere allegati ai fini di una più completa valutazione dell’istanza. b) E’ possibile allegare i curricula in coda al formulario oppure in una cartella zippata nell’area “Eventuale altra documentazione”.

Domanda: 

40) – L'università in quanto ente pubblico non economico può partecipare all'ATS? Se si può assumere il ruolo di Capofila

Risposta: 

40) – L’Università, in quanto ente pubblico non economico, può partecipare all’ATS. Per il ruolo di capofila è lasciata libera scelta ai partner; tuttavia si rappresenta che l’Intervento e le azioni previste sono finalizzate prioritariamente ad attuare interventi a favore di utenti dei Servizi sociali professionali degli Ambiti Territoriali Sociali che sono proposti al raggiungimento di tali attività.

Domanda: 

41) – Nel caso in cui fosse possibile per una università statale assumere il ruolo di capofila in una costituenda ATS che preveda la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4 del bando, quanti progetti può presentare?

Risposta: 

41) – Ribadendo quanto già precisato nella Domanda n. 40, come stabilito nell’art. 3 comma 3 dell’Avviso, a pena di esclusione, ciascun Soggetto attuatore può candidare un solo “Piano Integrato di Inclusione”.

Domanda: 

42) – In merito all'articolo 1 "Finalità e obiettivi" al punto 2, la voce "Indicatori di risultato" sarà attribuita al solo capofila o a tutti i partner di progetto?

Risposta: 

42) – La voce “Indicatori di risultato” fa riferimento all’intervento nella sua totalità e quindi riguarda tutti i destinatari del progetto.

Domanda: 

43) – Se la durata massima dei tirocini extracurriculari è di 12 mesi, esiste anche una durata minima? Oppure possiamo fare riferimento ai 2 mesi minimi indicati nelle linee guida dei tirocini extracurriculari?

Risposta: 

ATTENZIONE!!! ERRATA CORRIGE: 43) – Sebbene le Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo prevedano una durata minima non inferiore ai 2 mesi, l’Avviso “Abruzzo Include”, in quanto lex specialis, all’art.7 comma 3, prevede una durata minima del tirocinio di 6 mesi, pena l’inammissibilità della candidatura.

Domanda: 

44) – Nel box inerente la descrizione dell'Organismo di Formazione accreditato/accreditando, è previsto solo l'ambito Orientamento, qualora l'organismo di formazione è accreditato per le utenze speciali compila lo stesso box? Specificandone la tipologia?

Risposta: 

44) – Sì, qualora l'organismo di formazione sia accreditato per le utenze speciali, si può compilare lo stesso box, specificandone la tipologia.

Domanda: 

45) – Siamo a chiedere se sia possibile che un Odf partecipi come membro in una ATS e conceda in uso esclusivo quotaparte della sede ad un altro Odf che si candida in qualità di capofila in una cordata diversa.

Risposta: 

45) – Sì, è possibile, ma solo per l’utilizzo della sede e non per le attività formative.

Domanda: 

46) – Relativamente all'affidamento dell'attività di tutoraggio nella Linea 2: Azioni di inclusione attiva, si chiede se l'affidamento e la relativa corresponsione possa essere ripartita tra gli enti d'ambito (ADS) partner dell'ATS, poiché ricadono in territori diversi.

Risposta: 

46) – Sì, l’affidamento e la relativa corresponsione saranno ripartite tra gli Ambiti Distrettuali Sociali partner dell’ATS che parteciperanno alla realizzazione delle attività di cui alla Linea 2, a condizione che i singoli tirocinanti facciano riferimento, per tutte le attività di tutoraggio, ad un solo Ambito.

Domanda: 

47) – La maggior parte dei documenti che stiamo producendo sono firmati con firma digitale e pertanto con estensione p7m, ma il sistema accetta solo i seguenti formati pdf doc docx zip. Come possiamo procedere?

Risposta: 

47) – Abbiamo provveduto a risolvere il problema, pertanto da ora si potranno caricare anche i documenti con estensione p7m.

Domanda: 

48) – Ci chiediamo come sia possibile derogare a quanto disposto all'art.7 comma 3 che recita: "prodotte in violazione di quanto stabilito all'art.4 , rispettivamente ,ai commi 1 e 5,in ordine al divieto di concederele aule a piu' soggetti utilizzatori e di partecipare a piu ats" peraltro la normativa sull'accreditamento presuppone la concessione e l'utilizzodella sede in modo esclusivo.

Risposta: 

48) – Può essere ammessa deroga a quanto disposto all'art.7 comma 3 che recita: "prodotte in violazione di quanto stabilito all'art.4, rispettivamente, ai commi 1 e 5, in ordine al divieto di concedere le aule a più soggetti utilizzatori e di partecipare a più ats", quando, al fine di localizzare gli Interventi di erogazione dell’attività di orientamento e/o di formazione nel modo più prossimo all’utenza, l’Odf (componente dell’ATS) non avendo disponibilità di più sedi operative accreditate nell’area territoriale di riferimento della candidatura, deve utilizzare le sole Sedi Complementari di altri OdF accreditati (non componenti l’ATS), come previsto nell’allegato 1 dall’art. 42 della “Disciplina dell’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo” di cui alla DGR n. 247 del 31/03/2015. In tal caso, unitamente al Dossier di candidatura, deve essere prodotta la Dichiarazione d’Uso di Sede Complementare. L’Accordo tra soggetto concedente (che non può essere componente dell’ATS ma, meramente, “fornitore” di servizi) e soggetto utilizzatore (componente dell’ATS) della Sede Complementare deve essere esclusivo. Resta fermo che i singoli componenti di un’ATS non possono essere componenti di ATS diverse che propongano candidature a valere sul presente Avviso, pena l’inammissibilità di tutte le candidature presentate dalle ATS cui partecipano.

Domanda: 

49) – In funzione di quanto indicato all'art. 5, nella tabella "Articolazione del Piano Integrato di Inclusione", si chiede per quanto riguarda la linea 1D) "Attività di promozione e costituzione borsino soggetti ospitanti" quale sia la figura professionale da piano economico più inerente con tale attività.

Risposta: 

49) – Il profilo professionale da evidenziare per lo svolgimento di tali attività deve trovare una adeguata corrispondenza con le attività riguardanti la linea di intervento 1 d.

Domanda: 

50) – Ai sensi dell'art. 4.b, è necessario produrre la dichiarazione d'uso di sede complementare tra due ODF se si prospetta la seguente compagine di ATS: 1)Soggetto capofila ODF accreditato per orientamento, utenze speciali e formazione con sede nella provincia ma non nell'area prossima all'utenza; 2) Altro soggetto ODF accreditato per formazione continua e formazione superiore con sede nell'area prossima d'intervento, quindi operativa al progetto per gli interventi di erogazione dell'attività di orientamento e di formazione.

Risposta: 

50) – Sì, è necessario produrre la dichiarazione d’uso di sede complementare.

Domanda: 

51) – In riferimento all'art.5, nella tabella "Articolazione del Piano Integrato di Inclusione", si richiedono maggiori informazioni per quanto riguarda la linea 2a) Co-progettazione.

Risposta: 

51) – Per co-progettazione si intende l’insieme delle attività e processi nei quali i partner condividono conoscenze e competenze per la Ideazione – Definizione e stesura del PROGETTO “Piano Integrato di inclusione” al fine di rendere chiare le motivazioni e le modalità di realizzazione e attuazione, in questo caso, dei servizi indicati nella Linea 2.

Domanda: 

52) - Nel formulario sez. A4 è previsto che" non è consentita la sovrapposizione di ruoli", ma ci sono alcune attività inevitabilmente esercitate collegialmente: attività di selezione destinatari, la cui commissione è per l'appunto composta da un soggetto per ogni componente dell'ATS oppure quella di tutoraggio prevista per più soggetti membri dell'ATS dato l'ampio numero di partecipanti, di conseguenza per queste attività è consentita la sovrapposizione dei ruoli ?

Risposta: 

52) - Per le attività esercitate collegialmente come ad esempio l’attività di selezione destinatari, seppure l’attività svolta è necessariamente realizzata da una pluralità di soggetti, la sovrapposizione di ruoli viene evitata mantenendo separate e distinte le “funzioni” di ciascun partecipante in riferimento al profilo professionale (ad es. assistente sociale, docente, formatore, psicologo, sociologo etc..) Si vedano inoltre le risposte ai quesiti n. 36 e 38